Egregio Dottore buongiorno.
La Regione Puglia ha emanato ordinanza n. 214 del 28.04.2020 con la quale, all'art. Art. 1 prevede:"Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020,è consentita la ristorazione con asporto da parte degli
esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con l’obbligo di rispettare la
distanza di sicurezza interpersonale di un metro,
il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali
e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli
stessi". Inoltre la stessa ordinanza prevede la riapertura dei cimiteri (purchè sia garantito il non assembramento).
A questo punto due domande:
1. i fiorai che volessero occupare con la spunta i posteggi riservati agli stessi - SOLO NEI GIORNI FESTIVI - nei pressi del cimitero possono lavorare?
2. Essendo consentita l'attività da asporto con riapertura dei bar e pasticcerie, i distributori di bevande calde, possono riprendere a funzionare?
Grazie
per il commercio su AAPP i DPCM indicano che restano attiviti solo i mercati limitatatmente ai banchi alimentari. No al commercio itinerante, sì al commercio nei mercati limitatamente ai banci alimentari (ora anche piante e fiori ma è sempre un'interpretazione estensiva forse non legittima - ok in sede fissa ma su AAPP non ha aggiunto niente)
La cosa è confermata anche dalle FAQ ufficili
[i][b]È consentito il commercio al dettaglio di generi alimentari su aree pubbliche al di fuori dei mercati?
No. Con riferimento al commercio al dettaglio su aree pubbliche, il dPCm 10 aprile 2020 consente unicamente la vendita di soli generi alimentari nei mercati.
È pertanto esclusa la possibilità della vendita di generi alimentari su altre aree pubbliche diverse dai mercati
(ad esempio, quella effettuata sul demanio marittimo, ovvero da bancarelle sulla strada, o la vendita alimentare ambulante).
[/b][/i]
i distruibutori automatici sono fatti salvi dal DPCM 26/04 e quello precedente, vedi allegato 1
Grazie mille dottore.
un ultimo dubbio. Il codice Ateco della ristorazione ambulante (56.10.42) non è consentito (salva consegna a domicilio ed asporto).
Se tali attività su suolo pubblico (in genere posteggi isolati) non possono stare parte, come si concilia l'attività di consegna a domicilio ed asporto)?
Forse possono svolgere tale attività se di consegna a domicilio ed asporto solo se hanno un posteggio al mercato2?
Grazie
Grazie mille dottore.
un ultimo dubbio. Il codice Ateco della ristorazione ambulante (56.10.42) non è consentito (salva consegna a domicilio ed asporto).
Se tali attività su suolo pubblico (in genere posteggi isolati) non possono stare parte, come si concilia l'attività di consegna a domicilio ed asporto)?
Forse possono svolgere tale attività se di consegna a domicilio ed asporto solo se hanno un posteggio al mercato2?
Grazie
[/quote]
ITINERANTI non possono operare (salvo in alcune Regioni dove lo prevedono ordinanze regionali) nè possono fare vendita a domicilio o per asporto.
Possono partecipare solo ai mercati se del settore alimentare.
Questo almeno fino al 18 maggio