Ciao,
sto seguendo le ordinanze che la Regione Toscana sta emanando per la regolamentazione della situazione relativa all'emergenza sanitaria in corso e mi sono imbattuta nella n. 30 del 9 aprile che introduce la possibilità di effettuare l’attività di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio(codice ATECO 47.62.20) e l’attività di commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (codiceATECO 47.65) all'interno di attività di vendita di generi alimentari o di altre attività commerciali non soggette a chiusura, ai sensi dell’Allegato 1 al D.P.C.M. 11 marzo 2020.
La regione può specificare i contenuti, in tal modo, rispetto alla legge ed ai decreti nazionale?
L'ordinanza è valida per 90gg successivi al 9 aprile...c'è stato un nuovo decreto del governo...continuiamo ad applicarla?
Grazie :)))
Le ordinanze regionali "ampliative" rispetto alle misure statali non sono legittime. Nessuno però le impugna e quindi si applicano. Nel caso di specie, però, per espressa previone del DL 19/2020, il succesisvo DPCM che detta disposizioni analoghe, assorbe e annulla l'ordinanza regionale precedente. Quindi, a parere mio, dal 14/04 (data di entrata in vigore del DPCM 10/04), l'ordinanza di cui trattasi è inefficace
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