Il mio quesito è un po’ articolato, ma sarò il più breve possibile.
Tre società (s.r.l.) hanno costituito una Società Consortile, ai sensi dell’art. 2615 ter del c.c..
Queste tre società svolgono già individualmente attività di impresa funebre.
In particolare, successivamente alla costituzione di tale nuova società, la stessa ha presentato a questo SUAP istanza di rilascio di Autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di Impresa Funebre, e nello specifico, ai sensi dell’art.1, comma 2, Allegato A della Legge Regionale Campania 24 novembre 2001 n.12, delle seguenti attività:
a) vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri;
b) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
c) preparazione, vestizione, composizione delle salme, confezionamento del feretro e trasporto;
d) trasporto della salma, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione;
e) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento, dopo il periodo di osservazione, dal luogo del decesso o dal luogo di osservazione al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, con l’utilizzo di personale dipendente e di mezzi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;
f) trattamento di tanatocosmesi o tanatoprassi;
g) recupero di cadaveri, su disposizione dell’autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.
Tanto premesso, le pongo i miei quesiti:
1. considerato che per le società consortili, istituite ai sensi dell’art.2615 ter del c.c., può ritenersi confermata la compatibilità tra scopo di lucro e scopo mutualistico, come sancito nella sentenza n. 12190 del 14 giugno 2016 dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, detta società può chiedere ed ottenere il rilascio della suddetta autorizzazione amministrativa? Oppure le tre società continuano a svolgere le loro attività imprenditoriali attraverso le loro aziende e sfruttando la loro società consortile solo per attività mutualistiche?
2. Le società fondatrici della nuova società consortile debbono cessare la loro azienda principale per poter svolgere tale attività nella nuova società consortile a responsabilità limitata?
3. La società consortile, com’è strutturata e costituita secondo la normativa, consente o non consente l’entrata di altri soci consorziati, come nel caso dei consorzi? (nell’atto non è inserito alcun articolo che disciplina tale fattispecie).
[b]Il mio dubbio fondamentale sta nell’incertezza di poter o meno rilasciare Autorizzazione Amministrativa allo svolgimento dell’attività funebre ad una società consortile costituita da tre società che già svolgono tale attività.[/b]
1. considerato che per le società consortili, istituite ai sensi dell’art.2615 ter del c.c., può ritenersi confermata la compatibilità tra scopo di lucro e scopo mutualistico, come sancito nella sentenza n. 12190 del 14 giugno 2016 dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, detta società può chiedere ed ottenere il rilascio della suddetta autorizzazione amministrativa? Oppure le tre società continuano a svolgere le loro attività imprenditoriali attraverso le loro aziende e sfruttando la loro società consortile solo per attività mutualistiche?
[color=red]Non spetta a te sindacare. Il soggetto giuridico ha titolo a presentare scia o richiesta di autorizzazione. Non puoi valutarne i profili civilistici.[/color]
2. Le società fondatrici della nuova società consortile debbono cessare la loro azienda principale per poter svolgere tale attività nella nuova società consortile a responsabilità limitata?
[color=red]Vedi sopra[/color]
3. La società consortile, com’è strutturata e costituita secondo la normativa, consente o non consente l’entrata di altri soci consorziati, come nel caso dei consorzi? (nell’atto non è inserito alcun articolo che disciplina tale fattispecie).
[color=red]Vedi sopra[/color]
Il mio dubbio fondamentale sta nell’incertezza di poter o meno rilasciare Autorizzazione Amministrativa allo svolgimento dell’attività funebre ad una società consortile costituita da tre società che già svolgono tale attività.
[color=red]Tu non sei nè notaio nè giudice. Sono profili non di competenza nella procedura amministrativa[/color]