Buongiorno,
abbiamo parlato dell'ord. n. 41/2020 di RT che consente la vendita da asporto per esercizi di somministrazione di ALIMENTI e attività artigiane alimentari. In alcuni Comuni i Sindaci hanno interpretato in modo estensivo il concetto di alimenti o cibo, includendo le bevande (confezionate all'origine e non tipo caffè/cappuccino).
Adesso il dpcm 26.04.2020 art. 1 co. 1 lett aa) prevede aa) che sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché[i] la ristorazione con asporto[/i] fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.
RISTORAZIONE con asporto...secondo voi come si interpreta questa disposizione? Oltre ai prodotti da asporto di ristoranti e pizzerie, si può applicare anche ai bar per cornetti e caffè, alle gelaterie...
Grazie mille!
Perché si continua ad usare termini di uso comune, giornalistici, ma impropri in questo momento in quanto a-tecnici anziché quelli necessari.
Ricordate il “pub”?
Tanto poi si andrà avanti con le FAQ e le ordinanze regionali e sindacali...
Come dice Roberto, i termini usati sono colloquiali e quindi è impossibile dare rispete certe. Siamo in una situazione davvero particolare. La nostra vita è condizionata tramite DPCM e, spesso, dalle interpretazioni più o meno estensive redatte da un dpendente ministeriale e inserite nelle FAQ. Finché parliamo di "noccioline" può andare anche bene, ma qui stiamo parlando di diritti fondamentali delle persone.
Detto questo, potrei dirti che quando il DPCM usa il termine ristorazione lo fa in senso lato senza distingure alimenti o bevande, questo lo si comprende, fra le altre cose, proprio dai riferimenti ai PUB (connotati più per la vendita delle bevande che degli alimenti). Quindi, al netto di altre precisazioni, io sarei per dare un'interpretazione estensiva: tutto quello che doveva stare chiuso, compresi bar, pub, frullaterie, spremitorie (passatemi i termini), gelaterie, ecc. può fare la vendita per asporto dei propri prodotti, qualunque essi siano.
Ho un dubbio ancora, fra i tanti...
La vendita per asporto presuppone un'ordine telefonico o online (come scrive Rossi nella sua ordinanza) oppure a seguito del DPCM 26.04.20 anche questo passaggio è superato?
In pratica posso passare dal bar e ordinare la colazione direttamente al banco, per poi consumarla altrove?
Dal 04.05 i bar, pasticcerie...sono aperti per effettuare la ristorazione da asporto con ingressi contingentati e rispetto della distanza personale di 1 m (in Toscana 1.80), divieto di consumo nel locale e nelle immediate vicinanze?
sì, se il 04/05 non sarà reiterata l'ordinanza regionale 41, si applicherà la norma statale e quella non prevede l'ordine telefonico/on-line. Per la normativa statale, le attività di ristorazione in senso lato diventano (in pratica) degli esercizi al dettaglio
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