A fronte di disposizioni contrastanti tra DPCM e ordinanze regionali, il Comune come deve comportarsi?
In particolare in Veneto, per i mercati, l’ultima ordinanza appena adottata prevede:
[i]nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata è ammessa la vendita di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per i bambini medesimi[/i]; mentre il DPCM 26.04.2020, art. 1, comma 1, let z) dispone: [i]sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari[/i].
finché l'ordinanza (sicuramente illegittima) non viene impugnata e giudicata non legittima, ritengo che debba essere applicata. Non puoi assurgerti a giudice
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