Data: 2020-04-25 13:46:20

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO - FOIA

ho un dubbio sulle differenze tra l'accesso civico generalizzato e l'accesso civico "semplice".
il FOIA ha introdotto:
- l'accesso è una forma diffusa di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e utilizzo risorse pubbliche
- diritto di chiunque ad accedere a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del dlgs 33/2013
- non c'è l'obbligo di identificare "chiaramente" i documenti oggetto dell'istanza di accesso
in una dispensa che ho indica anche l'eliminazione del silenzio-rigetto, che solleva le amministrazioni dall'obbligo di motivare il rifiuto dell'accesso. Ma anche nell'accesso agli atti secondo la L. 241/1990 è presente il silenzio rigetto, ma anche in questo caso se la P.A. non risponde c'è il silenzio rigetto, e comunque non viene motivato; o no?
e' esatto e ci sono anche altre novità?
Grazie

riferimento id:53954

Data: 2020-04-27 13:24:10

Re:ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO - FOIA

per l'accesso civico (documenti che la PA avrebbe dovuto pubblicare) e l'accesso civico generalizzato (documenti ulteriuori) non si prevede il silenzio significativo. Per l'accesso documentale ex legge 241/90, si applica ancora il silenzio-rifiuto.

Nei primi casi la PA ha l'obbligo di rispondere. In caso di inerzia, la tendenza è quella di acecdere al Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
In ogini caso, l’inosservanza del termine sopra indicato costituisce “elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione” ed è comunque valutata “ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili” (art. 46 del d.lgs. n. 33/2013).

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