Data: 2020-04-23 15:50:41

Accesso agli atti e richiesta di documentazione al Tecnico

Salve a tutti,
un mio collega tecnico, con cui collaboro, ha diretto dei lavori di fusione tra due locali commerciali al fine di avviare un'unica attività di somministrazione.
Un inquilino del fabbricato, alcuni mesi dopo, ha presentato al Comune una richiesta di accesso agli atti, giustificando la stessa con la presunzione che tali lavori avessero compromesso la staticità del fabbricato (ipotesi peraltro non supportata da nessuna perizia tecnica).
Il SUAP, nel dare seguito alla richiesta, richiede al tecnico di fornire la documentazione tecnica giustificativa dell'intervento (già in possesso del Comune in quanto a corredo della pratica edilizia) ed in particolare di esprimersi sulla conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto assentito (già fatto unitamente alla comunicazione di fine lavori) e di dichiarare che tali lavori non avessero intaccato la staticità del fabbricato (il progetto era corredato da autorizzazione dell'Ufficio del Genio Civile, autorizzazione anch'essa in possesso del Comune).
Al di là del fatto che un'amministrazione non può richiedere documentazione già in suo possesso, io penso che la richiesta fatta al tecnico esuli comunque dall'ambito del procedimento di accesso agli atti, che dovrebbe limitarsi, per l'appunto, agli atti in possesso dell'amministrazione. Ma soprattutto, ritengo fuori da ogni logica che un tecnico, che ha seguito un preciso iter procedurale, corretto fino a prova contraria, debba dare giustificazioni sul suo operato sulla base di una pura ipotesi non supportata, lo ripeto, da nessun parere tecnico o comunque da nessun riscontro oggettivo (crepe, lesioni o altro).
Vorrei un vostro parere in merito, e mi chiedo se sia configurabile, da parte del responsabile SUAP, il reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).
Grazie

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Data: 2020-04-24 07:06:34

Re:Accesso agli atti e richiesta di documentazione al Tecnico

Che tipo di istanza di accesso ha fatto il condomino? Documentale ex lege 241/90?

riferimento id:53939

Data: 2020-04-24 07:36:18

Re:Accesso agli atti e richiesta di documentazione al Tecnico

Il collega mi ha fatto leggere la lettera e ho potuto appurare che non si trattava di richiesta di accesso agli atti, bensì di "[i]Richiesta verifiche ex art. 19 comma 6 ter della L. 241/1990[/i]", quindi la richiesta era proprio di attuare le verifiche sulla SCIA presentata. Rimane il fatto che la documentazione e le attestazioni richieste al tecnico sono già in possesso dell'amministrazione.

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Data: 2020-04-24 08:54:07

Re:Accesso agli atti e richiesta di documentazione al Tecnico

Il comma 6ter recita:
-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle [i][b]verifiche spettanti all'amministrazione[/b][/i] e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

La Consulta si è espressa sulla questione della tempistica di tale sollecitazione del terzo interessato con sentenza 45/2019.

Sulle modalità, essendo [u]verifiche spettanti all’amministrazione[/u], direi che la richiesta fatta al tecnico è impropria visto che sono tutti documenti già depositati. Sembra quasi che la PA voglia che il tecnico del privato faccia per conto della PA quel che spetta alla PA stessa.

riferimento id:53939

Data: 2020-04-24 10:21:57

Re:Accesso agli atti e richiesta di documentazione al Tecnico



...
Sulle modalità, essendo [u]verifiche spettanti all’amministrazione[/u], direi che la richiesta fatta al tecnico è impropria visto che sono tutti documenti già depositati. Sembra quasi che la PA voglia che il tecnico del privato faccia per conto della PA quel che spetta alla PA stessa.
[/quote]

E' esattamente quello che penso io. Grazie.

riferimento id:53939

Data: 2020-04-24 13:19:32

Re:Accesso agli atti e richiesta di documentazione al Tecnico

Il controllo sulla SCIA edilizia dopo i 30 gg comporta delle valuazioni più approfondite che, eventualemnte, potrebbero portare, comunque nei 18 mesi, all'adozione di un prevvedimento nel modo dell'autotutela. Magari la PA cerca trovare una strada anche per giudicare se ci siano state omissioni da parte del tecnico.

Per il resto concordo con tutto quanto avete detto.

TAR Puglia, Bari, n. 371/2020
...una volta decorsi i termini per l'esercizio del potere inibitorio-repressivo, la S.C.I.A. costituisce titolo abilitativo valido ed efficace, che può essere rimosso solo mediante l'esercizio del potere di autotutela decisoria. Pertanto, deve considerarsi illegittima l'adozione, da parte dell'Amministrazione comunale, del provvedimento repressivo-inibitorio di una S.C.I.A. già consolidatasi, oltre il termine perentorio di trenta giorni (per l'edilizia sono 30 gg, per le altre materie 60 gg) dalla presentazione della medesima e senza le garanzie e i presupposti previsti dall'ordinamento per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio.

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