Buongiorno,
Tizio ha ricevuto un verbale al CdS per divieto di sosta nel quale è indicato che esiste fotografia presso l'Ufficio di Polizia Locale.
Vuole una copia della fotografia e fa richiesta di accesso agli atti… chiede l'invio tramite email e fornisce un indirizzo email non riconducibile a lui essendo del tipo "cittadino1234@......it".
Possiamo inviargli la documentazione a quell'indirizzo anche se non sappiamo se è l'unico ad avere accesso a quella casella di posta elettronica? Oppure NO in quanto equivarrebbe ad inviargli documentazione in busta NON chiusa?
Grazie
Buongiorno,
Tizio ha ricevuto un verbale al CdS per divieto di sosta nel quale è indicato che esiste fotografia presso l'Ufficio di Polizia Locale.
Vuole una copia della fotografia e fa richiesta di accesso agli atti… chiede l'invio tramite email e fornisce un indirizzo email non riconducibile a lui essendo del tipo "cittadino1234@......it".
Possiamo inviargli la documentazione a quell'indirizzo anche se non sappiamo se è l'unico ad avere accesso a quella casella di posta elettronica? Oppure NO in quanto equivarrebbe ad inviargli documentazione in busta NON chiusa?
Grazie
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Certo, nel momento in cui ELEGGE DOMICILIO INFORMATICO potete usare quell'indirizzo.
Buongiorno, dalla risposta mi sembra di capire che un cittadino può dichiarare alla Pubblica Amministrazione - come proprio domicilio informatico - anche una semplice mail e non una PEC . E' possibile avere il riferimento legislativo e/o giurisprudenziale? Ringrazio in anticipo della risposta. L'argomento è interessante sia come cittadino che come dipendente di EE.LL.
riferimento id:53928
Buongiorno, dalla risposta mi sembra di capire che un cittadino può dichiarare alla Pubblica Amministrazione - come proprio domicilio informatico - anche una semplice mail e non una PEC . E' possibile avere il riferimento legislativo e/o giurisprudenziale? Ringrazio in anticipo della risposta. L'argomento è interessante sia come cittadino che come dipendente di EE.LL.
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SOLO POSTA ELETTRONICA o equiparato:
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
n-ter) domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS",valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;»;
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0082.htm