Data: 2020-04-22 07:09:06

scia per esercizio vicinato per vendita prodotti cosmetici (estetista)

Buongiorno,

la titolare di attività di estetista vorrebbe presentare una SCIA per esercizio di vicinato per vendita di prodotti cosmetici, come attività secondaria. Il codice ATECO 47.75.10 - commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per teletta e per l'igiene personale - è tra quelli attualmente consentiti.
L'estetista, una volta trasmessa la SCIA, può riaprire il negozio per effettuare esclusivamente la vendita dei suoi prodotti (ovviamente senza effettuazione dei trattamenti estetici)?
La destinazione d'uso artigianale prevista nel nostro comune per l'attività di estetista può comportare delle implicazioni ai fini dello svolgimento dell'attività di vendita in questo periodo di emergenza sanitaria?

Grazie

Virna Seravalle

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Data: 2020-04-22 09:05:47

Re:scia per esercizio vicinato per vendita prodotti cosmetici (estetista)

La LR 28/04 sulle attività estetiche ha introdotto qualche anno fa il concetto di SCIA unica in relazione all’esercizio dell’attività estetica vera e propria unitamente ad attività commerciale. La formulazione della LR 28/04 è un po’ infelice (se vuoi approfondire vedi qua: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=16235.0 ). La storia e lunga e la cosa fu fatta per adeguarsi ad una norma statale anche se, alla fine, non ne fu colto lo spirito. Fatto sta che la regione, in quel caso, fu precursora della SCIA unica. Vedi l’art. 7, comma 4 della LR 28/04.

Quindi, se il soggetto in questione ha presentato una SCIA post 2013 con anche la dichiarazione dei requisiti morali per il commercio, allora è da ritenersi già abilitato anche al commercio al dettaglio in sede fissa (diciamo per la vendita dei prodotti di riferimento presso l’esercizio)

Alla luce di quanto evidenziato, potrei anche dirti che se la SCIA per estetica era di quelle abilitanti al commercio al dettaglio, potrebbe anche non fare niente.

Ipotesi più ragionevole è quella di far presentare una SCIA per esercizio di vicinato sfruttando la condizione di cui all’art. 99, comma 4 della LR n. 65/2014. In sintesi, ok al commercio al dettaglio limitatamente a meno della metà della superficie utile (l’attività principale è sospesa per causa di forza maggiore ma non è cessata). La SCIA abilita al settore del commercio [b]non alimentare[/b] (lei sceglierà i prodotti in base a ciò che è consentito e in base alla sua volontà)

Puoi anche dire di fare commercio on-line. In questo caso, si può applicare poi il principio di derivazione d.lgs. n. 222/2016 per il quale, se accessorio ad altra attività commerciale in sede fissa già abilitata, il commercio a distanza non necessita di altro titolo (vedi anche art. 75 della LR 62/2018).

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