Buongiorno,
mi trovo a dover adottare alcuni Provvedimenti finali di chiusura Conferenza di Servizi nel Suap di un Comune in Sardegna,ma ho vari dubbi e chiedo il vostro prezioso consiglio.
Poichè siamo in regime di ulteriore proroga della sospensione dei termini dei procedimenti Suap - dal 23.02.2020 al 15.05.2020- ai sensi dell'art.37 D.L.n.23 dello 08.04.2020,posso comunque adottare il Provvedimento Unico ?
Ovviamente ho prima sollecitato i pareri espressi degli Enti tenuti ad esprimersi e sono arrivati, benchè negativi sull'intervento richiesto.
Procedo comunque ad emettere la DETERMINAZIONE NEGATIVA di CDS o attendo la scadenza dei nuovi termini a maggio?
E in caso di pareri contrastanti degli Enti (positivo e negativo)come procedo ?
Vi ringrazio anticipatamente per la risposta che vorrete darmi.
la proroga dei termini mica ha fatto mutare natura degli stessi termini. Nel tuo caso restano termini massimi entro i quali fare una certa cosa. I principi del buon andamento della PA restano in ogni caso: hai il dovere di agire più celermente possibile. Diciamo che di questi tempi, gli eventuali ritardi ulteriori alla normalità sono giustificati dalla situazione.
Sulla conclusione negativa si possono spendere molte parole. Qua sul forum cerco di essere sintetico,
Se l'amministraizone procedente ritiene che i dissensi espressi dalle altre PA non siano superabili adotta la deterrminazione conclusiva e attiva la procedura ex art. 10-bis.
Se, invece, udite le altre PA e il privato la PA procedente ritiene che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza, allora si può autorizzare.
Se, invece, (vedi comma 6 dell'art. 14-bis) la PA procedente, ha sì ricevuto dissensi che possano essere superati ma con la necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza, allora procedi alla convocazione della Conferenza sincrona la cui data avrebbe già dovuta essere indita all'atto di indizione (vedi art. 14-bis, comma 1, lett. d))