Salve, credo mi sfugga qualcosa: qual è la peculiarità della procedura ristretta nell'ammettere gli operatori a fare le offerte? Mi spiego, so che c'è una manifestazione di interesse per cui l'o.e. richiede di partecipare alla gara, ma poi la s.a. ammette sulla base di criteri predeterminati nell'avviso stesso? Non credo ammetta tutti (perchè allora non vedo differenze con le procedure aperte: perchè scindere in due passaggi - manifestazione di interesse e ammissione degli o.e. a fare offerte - ciò che si può fare direttamente con un bando in proc. aperta?), penso scelga gli operatori, ma allora non vedo differenze con le negoziate con bando. grazie
riferimento id:53896
Salve, credo mi sfugga qualcosa: qual è la peculiarità della procedura ristretta nell'ammettere gli operatori a fare le offerte? Mi spiego, so che c'è una manifestazione di interesse per cui l'o.e. richiede di partecipare alla gara, ma poi la s.a. ammette sulla base di criteri predeterminati nell'avviso stesso? Non credo ammetta tutti (perchè allora non vedo differenze con le procedure aperte: perchè scindere in due passaggi - manifestazione di interesse e ammissione degli o.e. a fare offerte - ciò che si può fare direttamente con un bando in proc. aperta?), penso scelga gli operatori, ma allora non vedo differenze con le negoziate con bando. grazie
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Si, si ammette sulla base di criteri di selezione (es. fatturato, esperienza ecc...) e numerici (es. A SORTEGGIO solo 10, 20 o 100 operatori).