Siamo in Sicilia (L.R. 71/78 e L.R. 16/2016 di recepimento del DPR 380/01). Un fabbricato, con abitazione al primo piano e magazzino uso deposito pertinenziale al piano terra, ottiene Concessione Edilizia in Sanatoria ai sensi della L. 47/85. Nel vigente PRG il fabbricato ricade in zona di Verde Privato. Le Norme Tecniche di Attuazione, sugli edifici esistenti, consente, oltre ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche la Ristrutturazione Edilizia.
Di recente, il proprietario dell'intero fabbricato, vende il magazzino del piano terra. Il nuovo proprietario, senza alcun titolo edilizio, esegue il frazionamento del magazzino e uno dei due due immobili ottenuti lo trasforma in abitazione, quindi con tutto quello che ne consegue dal punto di vista edilizio ed impiantistico (quindi con modifiche ai prospetti per le nuove aperture).
Ad intervento eseguito, il proprietario presenta istanza di Permesso di Costruire in Sanatoria ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/01.
L'ufficio tecnico, a conclusione dell'istruttoria durante la quale non aveva fatto rilevare nessuna problematica particolare, limitandosi a richiedere delle integrazioni documentali, invia alla ditta il preavviso di diniego in quanto in quella zona urbanistica la destinazione d'uso abitativa non è contemplata (in realtà, trattandosi di Verde Privato, non è contemplata nessuna destinazione d'uso). Nei termini stabiliti, la ditta presenta le proprie osservazioni, sostenendo che il magazzino preesistente, non aveva alcuna funzione produttiva o lavorativa in genere, ma anzi, era pertinenza dell'abitazione al piano superiore, quindi doveva considerarsi già rientrante nella categoria funzionale a) "residenziale" di cui all'art. 23 ter del DPR 380/01, e quindi l'intervento non configurava un cambio di destinazione d'uso ma solo una Ristrutturazione Edilizia che la norma consente.
L'ufficio tecnico non accetta tali osservazioni e conclude il procedimento con il diniego all'istanza.
Vorrei il vostro parere sulla decisione del comune. Vi ringrazio.