Data: 2020-04-16 16:05:56

Commercio itinerante alimentari

Buongiorno, e' consentito il commercio itinerante di beni alimentari? Grazie

riferimento id:53882

Data: 2020-04-17 16:49:45

Re:Commercio itinerante alimentari

La situazione degli ambulanti presenta sicuramente dei margini di incertezza.  aparere mio, se si guarda il DPCM 11/03 e ora il DPCM 10/04 (relativamente al commercio al dettaglio) si vede che il Presidente CM NON fa salvo il commercio su area pubblica. Nell’allegato 1 a tale DPCM non è menzionata tale tipologia di attività fra quelle ammissibili. Nell’elaborato dello stesso DPCM si trova, tuttavia, l’unica eccezione ammessa: i banchi di vendita dei soli generi alimentari [b]nei mercati[/b].

In coerenza con questo si può notare che l’allegato 1 al DPCM 11/03 consente la vendita a distanza con sistemi di comunicazione (tramite telefono, internet – vedi Amazon) ma non consente la vendita al domicilio del consumatore (la vendita porta a porta proponendo lì la vendita). Ecco, il commercio itinerante su AAPP è, per certi versi, assimilabile alla vendita presso il domicilio del consumatore.

Dalla lettura del DPCM, quindi, l’interpretazione più ricorrente è quella che vede come unica possibilità di attività, quella del posto fisso nei mercati MA NON quella della modalità itinerante.

Posso aggiungere che potrebbero essere assimilati ai “mercati” anche i posteggi in concessione nelle fiere e nei c.d. posteggi isolati. La fattispecie è del tutto simile: posteggi in concessione nominativa con determinate regole di esercizio (orari, giorni, tipologia, ecc.) e quindi controllabili dalle amministrazioni comunali e dalle forze dell’ordine, anche al fine di organizzare i luoghi in funzione del rispetto delle distanze interpersonali fra clienti e fra clienti ed esercenti.

Faccio presente che dopo il DPCM 22/03, l’interpretazione dominante (vedi anche circolare del Min. Int. del 27/03/20) vuole che nei mercati possano essere venduti anche i prodotti agricoli, alimentari e non.

Per concludere cito una eventualità poco probabile ma possibile. Ai sensi del DPCM 22/03e  poi del DPRM 10/04 i servizi di pubblica utilità possono restare in esercizio previa comunicazione al Prefetto (che poi controlla se effettivamente la cosa può stare in piedi). Ecco, un itinerante che portasse beni di prima necessità ad una frazione isolata di un comune (per fare un esempio), potrebbe ritenersi un servizio di pubblica utilità e continuare l’esercizio avendo presentato la comunicazione di cui sopra. Ma questa, come ho detto, è più un’ipotesi del tutto teorica.

riferimento id:53882

Data: 2020-04-18 08:02:00

Re:Commercio itinerante alimentari


Grazie Mario, è senz'altro sensato quello che tu sostieni;
come vedi però la sistematizzazione di quanto da te citato con il comma 5 art. 2 del DPCM 10 aprile?:
E' sempre consentita l'attivita' di produzione, trasporto, [b]commercializzazione[/b] e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonche' di prodotti agricoli e[b] alimentari. [/b]

Non si potrebbe sostenere che per gli ambulanti alimentari essendo la commercializzazione sempre consentita, è possibile effettuarla in forma itinerante? anche considerando, a buon senso, che gli itineranti di solito hanno il loro " giro", non è che si fermano più in una strada suonando il clacson come molti anni fa per attirare le persone... cioè oggidì si recano a domicilio di chi li contatta, anche grazie alle "liste" dei commercianti predisposte dai comuni; che ne dici?






La situazione degli ambulanti presenta sicuramente dei margini di incertezza.  aparere mio, se si guarda il DPCM 11/03 e ora il DPCM 10/04 (relativamente al commercio al dettaglio) si vede che il Presidente CM NON fa salvo il commercio su area pubblica. Nell’allegato 1 a tale DPCM non è menzionata tale tipologia di attività fra quelle ammissibili. Nell’elaborato dello stesso DPCM si trova, tuttavia, l’unica eccezione ammessa: i banchi di vendita dei soli generi alimentari [b]nei mercati[/b].

In coerenza con questo si può notare che l’allegato 1 al DPCM 11/03 consente la vendita a distanza con sistemi di comunicazione (tramite telefono, internet – vedi Amazon) ma non consente la vendita al domicilio del consumatore (la vendita porta a porta proponendo lì la vendita). Ecco, il commercio itinerante su AAPP è, per certi versi, assimilabile alla vendita presso il domicilio del consumatore.

Dalla lettura del DPCM, quindi, l’interpretazione più ricorrente è quella che vede come unica possibilità di attività, quella del posto fisso nei mercati MA NON quella della modalità itinerante.

Posso aggiungere che potrebbero essere assimilati ai “mercati” anche i posteggi in concessione nelle fiere e nei c.d. posteggi isolati. La fattispecie è del tutto simile: posteggi in concessione nominativa con determinate regole di esercizio (orari, giorni, tipologia, ecc.) e quindi controllabili dalle amministrazioni comunali e dalle forze dell’ordine, anche al fine di organizzare i luoghi in funzione del rispetto delle distanze interpersonali fra clienti e fra clienti ed esercenti.

Faccio presente che dopo il DPCM 22/03, l’interpretazione dominante (vedi anche circolare del Min. Int. del 27/03/20) vuole che nei mercati possano essere venduti anche i prodotti agricoli, alimentari e non.




Per concludere cito una eventualità poco probabile ma possibile. Ai sensi del DPCM 22/03e  poi del DPRM 10/04 i servizi di pubblica utilità possono restare in esercizio previa comunicazione al Prefetto (che poi controlla se effettivamente la cosa può stare in piedi). Ecco, un itinerante che portasse beni di prima necessità ad una frazione isolata di un comune (per fare un esempio), potrebbe ritenersi un servizio di pubblica utilità e continuare l’esercizio avendo presentato la comunicazione di cui sopra. Ma questa, come ho detto, è più un’ipotesi del tutto teorica.
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riferimento id:53882

Data: 2020-04-18 12:52:37

Re:Commercio itinerante alimentari

l'interpretazione nasce quando DPCM 11/03 e DPCM 22/03 erano distinti.
Il DPCM 22/03 recava la disposizione che dici, inoltre dava il via libera a tuttii codici ateco delle imprese alimentari (vedi il macro codice 10). Alla luce di questo avremmo pututo dire che anche le pasticcerie, le piadinerie, le rosticcerie ecc. dovevano tornare in esercizio. Tuttavia, lo stesso DCPM 22/03 recava in un paio di passaggi l'indicazione esplicita che il DPCM 11/03 era fatto salvo in toto e che doveva essere letto unitamente allo stesso DPCM 22/03. In sintesi, tutte le interpretazioni costruite ai sensi del DPCM 11/03 restano in piedi.

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