Uscito sul BURT il nuovo regolamento attuativo del codice del commercio della Regione Toscana.
DPGR n. 23R/2020, in vigore dal 25/04/2020.
Il regolamento attua la LR 62/2018 in materia di commercio e in materia di fiere campionarie. Relativamente al commercio in senso stretto gli articoli sono solo 15. Principalmente, la regione ha voluto dare attuazione alle disposizioni sul procedimento autorizzativo, con conferenza di servizi, per le grandi strutture di vendita previsto dal nuovo codice del commercio (LR 62/2018), rimasto inapplicabile, proprio in attesa del regolamento. Dal 25/04, quindi, la domanda di autorizzazione per grande struttura dovrà avere i contenuti e sarà sottoposta al procedimento così come stabilito dal nuovo regolamento. Da note il riferimento alla necessità di una conferenza di servizi sincrona (quindi con presenza fisica dei soggetti).
Sono previsti standard di parcheggio dimensionati in proporzione alla superficie di vendita realizzata, ne sono individuate le caratteristiche strutturali e funzionali e sono definite le caratteristiche dei collegamenti viari tra le strutture commerciali e la viabilità pubblica. Da questo punto di vista si notano delle differenze rispetto al passato ma non macroscopiche.
Sono disciplina gli standard dei parcheggi per gli esercizi di vicinato, le medie e le grandi strutture. Anche in questo caso le cose non variamo molto rispetto al precedente regolamento.
Da notare anche:
l’art. 15 sulla necessità della concertazione per gli interventi di rivitalizzazione commerciale finanziati con quote di oneri di urbanizzazione;
l’art. 14 sulla accessibilità agli esercizi commerciali da parte delle persone con disabilità con il rimando alla relativa normativa regionale.
Per le fiere campionarie, fra le altre cose, sono definiti i requisiti per l’attribuzione della qualifica di internazionali e nazionali e sono stabiliti i requisiti dei quartieri fieristici destinati ad accogliere le manifestazioni internazionali e di quelli che possono ospitare le manifestazioni nazionali.
Ai fini della certificazione dei dati relativi alle manifestazioni fieristiche, è riconosciuto il ruolo di Accredia, designato quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza
Sono abrogati:
- il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° aprile 2009, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 "Codice del commercio);
- il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 novembre 2006, n. 50/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 "Disciplina del settore fieristico").