Buongiorno,
vorrei sapere se il tesserino di riconoscimento previsto dall'art. 77 TU Commercio toscana per vendita a domicilio è preparato a cura dell'esercente - come mi pare - o lo debba rilasciare il SUAP.
GRAZIE!
Buongiorno,
vorrei sapere se il tesserino di riconoscimento previsto dall'art. 77 TU Commercio toscana per vendita a domicilio è preparato a cura dell'esercente - come mi pare - o lo debba rilasciare il SUAP.
GRAZIE!
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Dall'interessato.
Art. 77
Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori
1. Qualora non accessorio ad altra attività di vendita, l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetto a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis Sito esternodella Sito esternol. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l’attività.
2. Durante le operazioni di vendita e di raccolta di ordinativi di acquisto l'esercente deve esporre in modo ben visibile un tesserino di riconoscimento.
3. Il tesserino di cui al comma 2 deve essere numerato e deve contenere:
a) le generalità e la fotografia dell'esercente;
b) l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa;
c) la firma del responsabile dell'impresa.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore.