Mi ricollego alla seguente vostra precedente risposta a quesito :
Dalla normativa sul commercio e d.lgs. n. 222/2016 si può rilevare il principio secondo il quale, un esercizio già autorizzato alla vendita, può esercitare la vendita a distanza senza ulteriore titolo abilitativo, qualora, quest’ultima, resti una attività accessoria. Diciamo che si può considerare accessoria quando è organizzata e svolta tramite la stessa sede fissa (lì sono ricevute le ordinazioni e da lì partono le spedizioni).
Quindi, alla domanda rispondo che NON occorre altro titolo abilitativo né deve fare comunicazioni.
Anche da un punto di vista ig. sanitario, il mero trasporto merce in conto proprio non rappresenta una modifica sostanziale, è un mero mezzo strumentale nella disponibilità dell'impresa. L'attività resta quella.
QUESITI ULTERIORI:
- la consegna a domicilio può essere fatta anche fuori comune direttamente dall'esercente? oppure è necessario avvalersi di un corriere?
- l'attività di commercio on line, se svolta come attività accessoria rispetto all'attività prevalente di esercizio di vicinato, non è soggetta titolo abilitativo. Ma occorre fare aggiornamento in Camera di Commercio? Mi verrebbe di pensare di sì perchè comunque è un'altra attività anche se secondaria. Se sì, è possibile farlo senza presentare SCIA commercio on line al SUAP?
Grazie
Sabina
il trasporto merci è consentito a prescindere, ritengo che anche con mezzo proprio sia possibile travalicare i confini del comune. Non ricavo dalla nromativa qualcosa che possa far pensare alla condizione: solo tramite corriere.
Rammento che all'indomani del primo DPCM 08/03, usci un G.U. 61/2020, l'ordinanza del PCM-Dipartmineto PC do ve è stato chiarito:
[i]Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto. E' esclusa ogni applicabilita' della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva[/i]
L'aggiornamento in CCIAA credo sia doveroso come annotazione nel REA. Questo può essere fatto a prescidere dalla pratica SUAP. Quando occorre il titolo abilitativo la CCIAA verifica che ci saia ma quando non occorre procede in modo autonomo.