Buongiorno
Le attività artigianali che preparano pane, pizze, biscotti, dolci, ecc. possono vendere direttamente nei punti vendita dei locali di produzione? Oppure sono limitati alla vendita a domicilio.
Dalla lettura della norma le attività vietate sono i servizi di ristorazione e voglio evidenziare servizi.
L'argomento, purtroppo, è alquanto controverso, e dalle varie chat in corso, è chiaro che i comuni non agiscono nello stesso modo. Ma dalla Faq del Ministero si legge:
"Le aziende che preparano cibi da asporto preconfezionati, anche all'interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari, possono continuare la loro attività?
Sì, ma possono soltanto effettuare la vendita o la consegna a domicilio dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto."
Quindi sembra chiaro che si possa fare la VENDITA di qualunque prodotto alimentare, sia esso gelato, dolce o salato.
che ne pensate?
il DPCM 11/03 vieta l’esercizio a tutte le attività di ristorazione e simili. Fra i simili sono indicate le attività commerciali e artigianali che vendono cibi pronti al consumo: paninoteche; pizzerie al taglio, kebab, pasticcerie ecc. In teoria anche i panifici non sarebbero compresi fra le attività che possono operare. Per questi ultimi, tuttavia, si è sviluppata l’interpretazione che vuole ammessa la vendita del pane a patto che il panificio non si trasformi in un’attività come descritta sopra.
In ogni caso, tutte le attività alimentari, comprese quelle che devono stare chiuse al pubblico, possono vendere a distanza: ricevere l’ordinazione per telefono o app e poi fare la consegna all’indirizzo indicato.
Il DPCM 22/03, quello sui codici ateco, fa salvo il DPCM 11/03. Per il “dettaglio” vale ancora la norma del 11/03