Data: 2020-04-02 13:35:52

Sospensione mercato anche per prodotti agricoli e alimentari

Non riuscendo a garantire il rispetto delle raccomandazioni di cui alla lettera f) dell’art. 2 del DPCM 8 marzo 2020, ed in particolare “[i]l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori[/i]”, il mercato settimanale nel nostro Comune è stato sospeso anche per i banchi alimentari e dei prodotti agricoli fino al 3 aprile con ordinanza sindacale ai sensi dell’art. 50, comma 5 del D.lgs 267/2000.
Vorremmo prorogare questa sospensione fino al 13 aprile, ma ci viene il dubbio che sia possibile in base al combinato disposto delle seguenti disposizioni contenute nel DL 25.03.2020, n. 19:
- art. 1 ‘Misure per evitare la diffusione del COVID-19’, comma 2, let. aa):
"[b][i]limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità[/i][/b]"
- art. 3 ‘Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale’, comma 2:
"[i][b]I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1)[/b][/i]" (che sono le misure elencate nell’art. 1, comma 2 sopra citato, tra le quali c’è il punto aa).

Cosa ne pensate? Grazie

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Data: 2020-04-02 14:21:43

Re:Sospensione mercato anche per prodotti agricoli e alimentari

Il DL 19/2020 elenca le misure teoriche che possono essere messe in pratica dal presidente del consiglio tramite DPCM. Quelle misure non sono cogenti, lo diventano se attuate con DPCM. Il DPCM 11/03 (la misura era già prevista nel precedente e analogo DL 6/2020). Diciamo che con DL 19/2020 non cambia niente rispetto a questo aspetto.

La tua ordinanza non è proprio una contingibile urgente in contrasto con i DPCM statali. In questo caso pare più una gestione del suolo pubblico in funzione dell’emergenza e, comunque, non direi che è in contrasto con le misure statali (non allenti la presa).

Alla fine, tutto dipende dalla motivazione. Affermare che i mercati sono sospesi punto e basta, ritengo che in sede di tutala sarebbe giudicato non legittimo dato che i banchi alimentari e quelli agricoli (alimentare non - dopo il DPPCM 22/03) possono rimanere in esercizio al pari degli esercizi in sede fissa. Se il comune, quindi, non dimostra che effettivamente è impossibilitato alla gestione del mercato, delle aree, della raccolta rifiuti, del corretto afflusso delle persone ecc. ritengo che sia in difetto nel vietare a prescindere

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