L'art. 4/5° comma del D.L. 19/2020 prevede che in caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Le regole della reiterazione (violazione ripetuta nell'arco di 5 anni successivi alla definizione del precedente provvedimento sanzionatorio) sono quelle di cui all'art. 8bis della L. 689/1981 (cioè che il verbale sia definito con provvedimento senza pagamento della sanzione).
Nel caso pratico se oggi fermo una persona e contesto la violazione di cui all'art. 4/1 c. D.L. 19/2020 in relazione all'art. 1/2° comma lett. a D.L. 19/2020 e dopo due giorni lo fermo nuovamente per la stessa violazione, non posso applicare la reiterazione e quindi la sanzione raddoppiata prevista dall'art. 4/5° c. del citato D.L..
Nel caso invece sia stata applicata la sanzione di cui all'art. 4/8° comma del D.L. 19/2020 pari a €uro 200,00, in quanto violazione accertata prima del 26.3.2020 per la quale non era stata ancora redatta la comunicazione di notizia di reato, quando scatta la reiterazione?
ringrazio.
sulla prima osservazione concordo, puoi vedere in questo post: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=49984.0
le condizioni per la reiterazione.
Nell'ipotesi della trasformazione postuma da penale ad amministrativo, entro 60 gg dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta (nel nostro caso è la metà del minimo) ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. n. 507/99.
Qui ci possiamo agganciare per l'applicazione della reiterazione: in caso di pagamento della somma ridotta si estingue l'illecito, in alternativa, con l'ordinanza emessa e non impugnata si determina il presupposto per la reiterazione.