Un'attività di estetica avviata ai sensi della legge regionale toscana 28 / 2004, con esercizio congiunto con altra attività commerciale (art. 7 comma 4 LR 28 / 2004 ) chiede se può vendere a "distanza" - con consegna a domicilio - i prodotti (non alimentari) in vendita in negozio.
Deve presentare scia per commercio elettronico o si può considerare vendita "accessoria" ai sensi dell'art. 75 LR 62 / 2018, senza ulteriori adempimenti?
Grazie
Lorenzo
la formulazione della LR 28/04 è un po’ infelice. La storia e lunga e fu fatta per adeguarsi ad una norma statale anche se, alla fine, non fu colto lo spirito della norma statale. Fatto sta che la regione, in quel caso, fu precursora della SCIA unica.
Quindi, se quando il soggetto in questione, ha presentato una DIA/SCIA post 2007 con anche la dichiarazione dei requisiti morali per il commercio, allora è da ritenersi già abilitato anche al commercio al dettaglio.
Detto questo, si può applicare poi il principio di derivazione d.lgs. n. 222/2016 per il quale, se accessoria ad altra attività commerciale in sede fissa, il commercio a distanza non necessita di altro titolo