Buonasera! Scusatemi se presento un argomento già trattato. La consegna a domicilio per esercizi di somministrazione laboratori artiginai alimentari. Ho letto fra i vari topic in rete che la Regione Toscna ha adottato una circolare nel 2018 dove dice chiaramente non non c'è bisogno della sanitaria asl 93 di modifica ma è suffiente la maodifica del piano di autocontrollo che includerà il mezzo di trasporto.
Nel nostro Ufficio c'è chi dice sanitaria e chi dice "solo" aggiornamento dell'autocontrollo senza adempimenti SUAP. Naturalmente non possiamo chiedere adempimenti non dovuti per legge. Grazie infinite per il vostro supporto. Elsia Ragghianti
Dalla normativa sul commercio e d.lgs. n. 222/2016 si può rilevare il principio secondo il quale, un esercizio già autorizzato alla vendita, può esercitare la vendita a distanza senza ulteriore titolo abilitativo, qualora, quest’ultima, resti una attività accessoria. Diciamo che si può considerare accessoria quando è organizzata e svolta tramite la stessa sede fissa (lì sono ricevute le ordinazioni e da lì partono le spedizioni). La cosa si può intendere in senso lato: se ho già dichiarato i requisiti morali e profesisonali perché dichiarali ancora.
Quindi, NON occorre altro titolo abilitativo né deve fare comunicazioni.
Anche da un punto di vista ig. sanitario, il mero trasporto merce in conto proprio non rappresenta una modifica sostanziale, il mezzo è un mero strumento nella disponibilità dell'impresa. L'attività resta quella. Non si aggiunge un altro settore produttivo. Al contrario, l'aggiornamento del piano di autocontrollo è doveroso come doveroso usare contenitori a norma "MOCA".
Vedi una nota della ASL Toscana sud est in allegato