L'art.41 del D.L. 5/2012 si può interpretare in senso estensivo ovvero che il requisito professionale non è più necessario per qualunque tipo di evento o manifestazione, fiera ecc senza nessuna esclusione?
grazie.
L’articolo 41 del DL n. 5/12, come convertito dalla legge n. 35/12, è una disposizione di semplificazione che si applica a tutte le tipologie. Vengono citati gli “eventi locali straordinari” senza distinzione. Questa genericità porta a ritenere che si applichi anche a fattispecie imprenditoriali. Resta la condizione è che sia una somministrazione “occasionale”.
Ecco cosa prevede(va) la legge toscana:
[i]Per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di cui al comma 1, nell’ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico e di quelle organizzate dai soggetti di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 13, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle in materia di sicurezza.[/i]
Ecco cosa dice l’art. 41 da te citato.
[i]L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. [/i]
In sostanza la formulazione dell'art. 41 è più ampia e "liberale" della formulazione del "nostro" art. 45 comma 5 e prevale sulla stessa.
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