Data: 2020-04-01 12:34:46

chiusura struttura ricettiva per esercizio difforme da titolo abilitativo

La P.M. ha effettuato sopralluogo presso struttura ricettiva autorizzata come albergo (si tratta di attività sospesa da circa due mesi per altre problematiche riscontrate).
I vigili hanno rilevato che le camere sono, praticamente quasi al 100%, dotate di angolo cottura, quindi di fatto sono unità abitative ed hanno anche posti letto eccedenti rispetto a quelli autorizzati, in taluni casi con conseguente presenza di zone letto che non hanno le dimensioni minime di legge previste per le camere  (scritto in relazione di sopralluogo).
A seguito di questo hanno redatto verbale per questa unica fattispecie:  violazione art. 32, comma 1 LR 86/2016 (“1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui al presente capo è soggetto a SCIA ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare , esclusivamente in via telematica, allo sportello unico per le attività produttive competente per territorio”)  con applicazione sanzione ex art. 43, comma 1 (“1. Chi gestisce una delle strutture ricettive disciplinate dal presente capo senza aver presentato la SCIA o in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 40 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria …”).Ne hanno quindi dato comunicazione all’ufficio commercio.

Come uff. commercio posso fare avvio procedimento per adozione di ordinanza di chiusura come resp. servizio ai sensi art. 42, comma 1 L.R,. 86/16  e successivamente emettere l’ordinanza  disponendo la chiusura, risultando di fatto esercitata senza titolo attività ricettiva rispondente per caratteristiche a quella di R.T.A., difforme pertanto dal titolo abilitativo posseduto, abilitante l’esercizio di attività di Albergo?
Se può andare bene , posso aspettare la fine del periodo di emergenza Covid per trasmettere avvio del procedimento ed assegnare 30 giorni per osservazioni ecc., oppure dovrei farlo già adesso ?
Procedendo come sopra, che ne è dell’autorizzazione di albergo? Non devo fare nulla o va revocata ?
In precedente risposta mi avevate indicato di procedere con art.17 bis e 17 ter del TULPS, ma non riesco a capire come dovrei fare l’atto (anche perché i Vigili non hanno elevato verbale ai sensi del TULPS, come mi pare preveda  il 17 ter). Mi potreste spiegare questa procedura che non ho per niente chiara?

Grazie mille, un saluto     

riferimento id:53769

Data: 2020-04-02 09:04:58

Re:chiusura struttura ricettiva per esercizio difforme da titolo abilitativo

Con la LR 86/2016 si può anche non citare gli artt. 17-bis e 17-ter che sarebbero insiti nel fatto che la SCIA per struttura ricettiva ha comunque valore di autorizzazione ai sensi dell’art. 86 TULPS. Con il regime della LR 86/2016, il comune ha in mano gli strumenti per disporre la chiusura o la sospensione senza ricorrere al TULPS.

Partiamo dall’art. 158:
Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al presente testo unico, compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative, sono di competenza degli enti cui è attribuita la funzione di amministrazione attiva

CHIUSURA DELL’ATTIVITA’
Sanzioni amministrative a parte (vedere le varie casistiche), si possono vedere le disposizioni sulla chiusura coatta dell'attività – si vedano art. 42, 73, 80, 100
- Il comune dispone la chiusura dell'attività in mancanza del titolo abilitativo o qualora venga meno uno o più dei requisiti previsti per il titolare o il gestore (chiusura diretta)
- Qualora sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti strutturali o dei requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione previsto dal regolamento, il comune fissa un termine entro il quale l’interessato provvede a conformare l'attività alla normativa vigente. Qualora l’interessato non provveda entro tale termine, il comune dispone la chiusura dell'attività.
- Il provvedimento di chiusura di cui sopra si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti
- Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'attività, il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva con le modalità dell'apposizione dei sigilli.

Quindi, ok alla sanzione e ok alla chiusura dell’esercizio. Tuttavia, se il soggetto è in regola da un punto di vista sostanziale, può presentare subito una SCIA per RTA eludendo la chiusura, ma la sanzione resta.

L’applicazione dell’art. 103 del DL n. 18/2020, in questi casi, è sicuramente incerta. Va bene la sospensione dei termini procedimentali ma è anche vero che la stessa norma dispone: [i]Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti[/i]
Puoi sicuramente adottare subito la comunicazione di avvio procedimento e dare al privato la facoltà di presentare osservazioni entro 7 gg a decorrere dal 15/04. Alla scadenza dei 7 giorni a seguito delle note del privato, puoi intervenire

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