Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 56 depositata oggi
(relatrice Daria de Pretis) spiegando che quest’obbligo comporta un
irragionevole aggravio organizzativo e gestionale per il vettore NCC, costretto
sempre a compiere “a vuoto” un viaggio di ritorno alla rimessa. Inoltre, secondo
la Corte l’obbligo è sproporzionato rispetto all’obiettivo di assicurare che il
servizio sia rivolto a un’utenza specifica e non indifferenziata, poiché la
necessità di ritornare ogni volta in sede per raccogliere le richieste che lì
confluiscono può essere superata - senza interferire con il servizio di
taxi - grazie alla possibilità, prevista dalla stessa legge, di utilizzare gli strumenti
tecnologici.
Comunicato del 26 marzo 2020 [url=https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20200326125956.pdf]https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20200326125956.pdf[/url]
Sentenza [url=https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=56]https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=56[/url]