Può un sindaco sospendere tutti i mercati (compreso il settore alimentare) a seguito delle disposizioni nazionali sull'emergenza corona virus?
In particolare un provvedimento in tal senso, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.L.25 marzo 2020, può essere adottato senza per questo eccedere i limiti dettati dall'art.1, comma 2 lettera aa) dello stesso decreto "limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità"?
Può un sindaco sospendere tutti i mercati (compreso il settore alimentare) a seguito delle disposizioni nazionali sull'emergenza corona virus?
In particolare un provvedimento in tal senso, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.L.25 marzo 2020, può essere adottato senza per questo eccedere i limiti dettati dall'art.1, comma 2 lettera aa) dello stesso decreto "limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità"?
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Lo può fare per esigenze particolari sopravvenute da dimostrare.
Le ordinanze precedenti al 26 marzo comunque mantengono effetti per 10 giorni