Buongiorno dottore, vorrei sapere: nei 4 casi di irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza occorre comunque mandare la comunicazione di avvio del procedimento? Si applica l'art. 10 bis? Grazie.
riferimento id:53757in genere no. Il caso dell'art. 2, comma 5 della legge 241/90 (che citi) si riferisce a situazioni particolari in cui il procedimento, di fatto, non può nemmeno avviarsi. La PA non entra nel merito ma si limita a dire che l'istanza non può essere valutata, quindi nemmeno indicata dei motivi ostativi. Il dovere in capo alla PA è quello di risposndere in modo celere ed espresso. Il pravato, può comunaue reiterare la domanda nei modi corretti: non è una negatoria ma la dichirazione circa l'impossibilità di procedere.
Quindi, ritengo che possa essere omessa la c. di avvio procedimento e il 10-bis. Un attimo dopo la comunicaizone della irricevibilità, come detto, il privato può regolarizzare la domanda e ripresentarla
Grazie!
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