Data: 2020-03-27 16:07:55

Chiarimenti sull'applicazione del D.L. 19/2020

Buon giorno, penso che tutti quanti, dovendo applicare il D.L. 19/2020, si sono posti delle domande.
In particolare io le formulo queste:
1) La maggiorazione di cui all’art. 4/1° comma quando dice …se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a 1/3 (contrariamente a quanto indicato ad es. nell’articolo 195/2bis C.d.S. dove dice dice “sono aumentate di un terzo”. Deve essere applicata dal Prefetto e quindi il P.M.R. non può essere ammesso?
2) Dando un’occhiata al video su Youtube mi è parso di vedere che per le sanzioni di cui all’art. 1/2° comma la riduzione del 30% è ammessa solo nei 5 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione. Ma in relazione all’art. 108/2 del Decreto Cura Italia tale riduzione non è ammessa entro 30 gg. dalla contestazione o notificazione (opzione valida fino al 31.5.2020)?
3) In relazione all’art. 4/3° le violazioni che devono essere irrogate dal Prefetto sono quelle di cui all’art. 2/1° comma. Ma quali sono?  Sempre in relazione al medesimo articolo quelle di cui all’art. 3 (misure urgenti di carattere regionale o infraregionale) sono irrogate dal Presidente della Regione. Nel caso del Piemonte il Decreto n.ro 34 del 21.3.2020 le limitazioni sono efficaci fino al 3.4.2020, ma se tali limitazioni sono anche indicate nelle lettere dell’art. 1/2° comma fino a quella data quale sanzione si deve applicare?
4) Come è da intendere l’articolo 2/3° comma nella parte in cui recita:” Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i DPCM adottati in data 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Poi cosa si intende con le parole “ Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni”?

La ringrazio anticipatamente.
Avevo già scritto altre due volte su un nuovo topic ma in fase di invio mi ha buttato fuori.

riferimento id:53748

Data: 2020-03-28 17:22:05

Re:Chiarimenti sull'applicazione del D.L. 19/2020

1)  La maggiorazione di cui all’art. 4/1° comma quando dice …se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a 1/3 (contrariamente a quanto indicato ad es. nell’articolo 195/2bis C.d.S. dove dice dice “sono aumentate di un terzo”. Deve essere applicata dal Prefetto e quindi il P.M.R. non può essere ammesso?

[color=red][b]Il pagamento in misura ridotta è sempre ammesso. Invece di partire dal minimo pari a 400 €, si parte dal minimo pari a 533,33 € (400+ 1/3).[/b][/color]

2)  Dando un’occhiata al video su Youtube mi è parso di vedere che per le sanzioni di cui all’art. 1/2° comma la riduzione del 30% è ammessa solo nei 5 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione. Ma in relazione all’art. 108/2 del Decreto Cura Italia tale riduzione non è ammessa entro 30 gg. dalla contestazione o notificazione (opzione valida fino al 31.5.2020)?
[color=red][b]
Sì questa agevolazione si applica. Quindi, per le contestazioni avvenute antro il 31/05, ci sono in regalo 25 gg per il pagamento con lo sconto del 30 %[/b][/color]

3)  In relazione all’art. 4/3° le violazioni che devono essere irrogate dal Prefetto sono quelle di cui all’art. 2/1° comma. Ma quali sono?  Sempre in relazione al medesimo articolo quelle di cui all’art. 3 (misure urgenti di carattere regionale o infraregionale) sono irrogate dal Presidente della Regione. Nel caso del Piemonte il Decreto n.ro 34 del 21.3.2020 le limitazioni sono efficaci fino al 3.4.2020, ma se tali limitazioni sono anche indicate nelle lettere dell’art. 1/2° comma fino a quella data quale sanzione si deve applicare?

[color=red][b]La norma esprime il concetto della competenza in base alla norma violata. Se si viola un DPCM o un’ordinanza del ministero della salute, l’autorità competente per gli scritti difensivi e la riscossione è il prefetto. Se si viola un’ordinanza del presidente della regionale, allora è regione, se si viola un’ordinanza comunale (es. sono entrato nel parco chiuso ai sensi di un’ordinanza locale, pur facendo attività motoria in prossimità dell’abitazione) è il comune. Chiaramente, al 99%, è una violazione di un DPCM e di un’ordinanza ministeriale. Sicuramente sci saranno delle violazioni in cui siamo nell’incertezza applicativa. Se l’ordinanza regionale è meramente ripetitiva del DPCM, ritengo che il rapporto debba essere inviata al prefetto[/b][/color]

4)  Come è da intendere l’articolo 2/3° comma nella parte in cui recita:” Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i DPCM adottati in data 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Poi cosa si intende con le parole “ Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni”?
[color=red][b]
I vari DPCM sono quelli che dettano l’attuale assetto della situazione di fatto in cui ci troviamo: divieti, restrizioni, condizioni, codici ateco, ecc. Tutto resta in vigore, naturalmente. A questi si aggiungono le ordinanze del ministero della salute e della regione ai sensi dell’art. 32 della legge 833/78, quindi contingibile e urgenti. Le ALTRE misure potrebbero essere le ordinanza sindacali meramente applicative o che prevedono misure ulteriori senza motivo, le ordinanze regionali senza i presupposti dell’art. 32 citato[/b][/color]

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