Buongiorno è arrivata a questo Suap, una comunicazione da parte della ditta B, di “subingresso” alla ditta A, nell’attività di produzione e vendita di energia elettrica tramite un impianto termoelettrico di cogenerazione elettrica a mezzo di gassificazione a biomassa, con potenza nominale pari a 152,8 kw.
La ditta A, cedente aveva a suo tempo presentato una PAS ai sensi dell’art 6 del Dlgs 28/2011.
Inizialmente ho pensato di trattare tale comunicazione, come una sorta di “subingresso”, un contratto tra ditte che si poteva risolvere con una semplice “presa d’atto”.
Ora, tuttavia, nutro qualche dubbio.
primo perché l’art 6 del suindicato Dlgs 28/2011, il subingresso non è menzionato, (forse solo perché irrilevante);
secondo perché uno degli allegati che devono essere presentati al momento della presentazione della PAS è l’elaborato tecnico specifico per la connessione alla rete elettrica redatto dal gestore della rete stessa.
Secondo voi come deve essere tratta questa comunicazione.
grazie
Ivana
Anche in relazione all’autorizzazione del comma 5 si può ipotizzare una procedura semplificata per il subingresso senza modifiche dato che si verifica soltanto una sostituzione del soggetto titolare. A maggior ragione si può prevedere una mera procedura comunicativa per la PAS che, nella sostanza, è un “DIA speciale” ad efficacia differita di 30 gg: mera dichiarazione all’inizio dell’attività e mera dichiarazione in caso di subingresso. Allo spirare dei 30 gg, in caso si silenzio della PA, è precluso, in capo alla stessa PA, l’esercizio di poteri inibitori.
Vedi CdS n. 5715/2018
[i][…] Al riguardo, la Sezione ha precisato (cfr. Cons. St., IV, 12 novembre 2015 n. 5161; id., 29 febbraio 2016 n. 839; id., 19 maggio 2016 n. 2077) che la DIA ivi disciplinata è un atto soggettivamene ed oggettivamente privato, alla cui presentazione può seguire da parte della p.a. un silenzio di tipo significativo il quale, una volta decorso il relativo termine, le preclude l'esercizio di poteri inibitori […][/i]
Quindi sia con la comunicazione iniziale, sia con al comunicazione di subingresso che esplicita dichiarazione che nulla cambia al fine di non dovere ripresentare la stessa documentazione tecnica) la PA non è tenuta a rilasciare prese d’atto o atti di assenso: o interviene nei 30 gg oppure deve innescare il complicato meccanismo mutuato dall’autotutela.
Per le circostanze contingenti che dici, puoi, nei 30 gg dalla comunicazione di subingresso, rigettare la stessa per la mancanza di un allegato obbligatorio (vedi comma 4). Tuttavia, come già detto, se il soggetto dichiara che nulla cambia e che subentra anche nei contratti di gestione, ritengo che non si debba chiedere niente.