La ditta Alfa, titolare di un distributore di carburanti posto in una SGC, chiede per la terza volta consecutiva ....La proroga della sospensiva per l’impianto carburanti ubicato......... per un ulteriore periodo, ovvero fino al 21/9/2020......, motivando la richiesta di rinnovo della sospensiva dell’impianto......ad una crisi della società affidataria della gestione dell’impianto medesimo nonché al processo di selezione di un nuovo gestore, attualmente in corso.
Le motivazioni della ditta Alfa sono le stesse della precedente richiesta.
Come si deve comportare l'ufficio scrivente visto l'art. 88 L.R. 62/2018 - Sospensione volontaria dell'attività di distribuzione dei carburanti .
1. Accogliere la richiesta e prorogare di ulteriori 180 gg
2. Non accogliere la richiesta intimando l'avvio del procedimento per lo smantellamento
3. Applicare il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 art. 103 c. 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
Ovvero la terza proroga ai sensi di legge non è consentita, in quanto sono già stati superati i giorni consentiti, ma la proroga precedente che loro hanno richiesto si intende uletriormente prorogata al 15/06/2020.
Grazie.
Luciano.
Ai sensi dell’art. 128, comma 1, lett. c), il comune dichiara la decadenza qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore a quello comunicato o autorizzato ai sensi dell'articolo 88, commi 1 e 2.
Siccome l’art. 88 riporta anche i casi in cui è possibile superare i 180+180, ritengo che fuori da quei casi non sia possibile andare oltre la seconda proroga.
La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto e il ripristino del sito entro il termine fissato dal comune.
detto questo, mi sembra che tu colga nel segno quando richiami l’art. 103 del DL 18/2020. Ai sensi del comma 1 se tu avessi già fatto la comunicazione di avvio procedimento della decadenza, potresti adottare la decadenza e indicare come termine esecutivo il 15/04/2020. Se non hai proceduto con la comunicazione di avvio procedimento, puoi ritenere che il titolo già prorogato e che andrebbe a scadenza (fra il 31/01 e 15/04) è prorogato, ex lege, fino al 15/06
Salvo aggiornamenti, è chiaro però, che il 15/06 puoi adottare la decadenza. Magari invece di comunicare ora l’avvio del procedimento con sospensione, puoi comunicarlo il 16/06 ma cambia poco. la decadenza è automatica