Data: 2020-03-24 12:10:40

Verifica requisiti onorabilità negativa-adempimenti.

Una società ha presentato a fine settembre comunicazione di subingresso in attività di somministrazione alimenti e bevande. Ho richiesto il penale del legale rappresentante e del preposto che sono risultati negativi. Ho chiesto anche, come faccio da aprile 2019 a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 62/2018, la verifica dei requisiti di onorabilità comprendenti la buona condotta alla Questura che mi risponde ben oltre i 60 giorni comunicando che i soggetti in questione non sono affidabili per la gestione di locali pubblici sotto l'aspetto della buona condotta.
Poiché l'articolo 11 del TULPS per questa casistica prevede che le autorizzazioni "possono" essere negate ecc. ecc. e non "devono" , si devono valutare le motivazioni della comunicazione per decidere se intervenire o meno?  Ma con quali strumenti? Nel caso si dovesse decidere di interrompere l'attività si può prendere a riferimento il comma 3 dell'art. 11 TULPS? Per l'art. 19 della L. 241/90 non ci sono più i tempi. Devo comunque fare avvio procedimento anche se si tratta di comunicazione di subingresso? Come vedete ho le idee molto confuse. Grazie dell'aiuto.

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Data: 2020-03-25 17:48:02

Re:Verifica requisiti onorabilità negativa-adempimenti.

Sì, purtroppo siamo nella discrezionalità estrema. Sulla buona condotta trovi moltissime sentenze ma tutte riferite all’autorizzazione al porto d’armi. In quei casi il giudice riconosce un ampio spettro decisionale: no al porto d’armi anche se non ha commesso alcun reato. Fra tante sentenze:
[i]L'art. 11 del R.D. n. 773/1931, individua accanto alle ipotesi in cui l'Autorità amministrativa è titolare di poteri strettamente vincolati le diverse ipotesi in cui essa è, invece, titolare di poteri discrezionali. Tuttavia la lettura della norma evidenzia come l'insussistenza di presupposti per l'esercizio del potere vincolato non impedisce affatto all'amministrazione di negare il titolo o di revocarlo atteso che essa, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, è comunque tenuta a valutare se manchi la buona condotta, per la commissione di fatti che, sebbene non costituiscano reato, comunque non rendano i richiedenti meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia (non occorrendo al riguardo un giudizio di pericolosità sociale dell'interessato).[/i]

Come parametri (altra sentenza): [i]In tema di divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, l'autorità di P.S. deve tener conto di una serie di circostanze, tra le quali: la gravità e la sintomaticità dei fatti, anche indipendentemente dal loro rilievo penale, in relazione al possibile abuso delle armi; l'epoca a cui risale la condotta; i reiterati rinnovi del titolo di polizia nel frattempo intervenuti; la condotta tenuta successivamente al fatto contestato e ogni altra eventuale circostanza sintomatica dell'attuale pericolosità sociale.
Nel caso dei pubblici esercizi, io tenderei a escludere l’applicabilità della buona condotta se il Tizio non ha commesso neppure un reato. I profili di tutela sono diversi rispetto al porto d’armi.[/i]

Inoltre, sono decorsi 60gg e quindi dovresti procedere nel modo dell’autotutela con la comunicazione di avvio procedimento al fine di arrivare ad una decadenza del titolo tacito di legittimazione all’esercizio. Vedi art. 19, comma 4 della legge 241/90. Se poi la questura non ha motivato, come potresti motivare a tua volta? Io lascerei perdere ma, ripeto, se dopo aver studiato i fatti reputi che sei in presenza di un vero caso di pericolosità sociale o di sicurezza, allora potresti anche azzardare. Senza sapere precisamente cosa ha portato la questura a rispondere non si può dire.

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