BURL Serie Ordinaria n. 12 - Domenica 22 marzo 2020
O.p.g.r. 22 marzo 2020 - n. 515
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative nonché modifiche dell’ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020
Segnalo in particolare la modifica:
b) Il punto 16 dell’ordinanza n. 541 del 22 marzo 2020 è così modificato: «[u]Sono chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate e sospesa l’accoglienza degli ospiti dall’entrata in vigore del presente provvedimento[/u]. Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale momento l’ospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive all’entrata in vigore del presente provvedimento.
La presente disciplina [u]si applica anche ai residence, agli alloggi agrituristici e alle locazioni brevi per finalità turistiche[/u].
Le strutture [u]possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza[/u] (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.) ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. E’ altresì consentita nelle strutture ricettive comunque denominate il [u]soggiorno delle seguenti categorie[/u]:
• personale in servizio presso le stesse strutture;
• ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività;
• personale viaggiante di mezzi di trasporto;
• ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini suindicati;
• soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
• soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
• soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22 marzo 2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.
[u]Sono escluse[/u] da quanto previsto al presente punto 16 [u]le residenze, le strutture e gli alloggi per studenti universitari e le strutture per il soggiorno a fini assistenziali e solidaristici[/u].»