Gent.le Prof,
le pongo una domanda che spesso attanaglia chi si appresta a muoversi nel mondo dei concorsi, ossia: la procedura concorsuale essendo tipico procedimento amministrativo dovrebbe avere come termine massimo i 180 giorni come da 241/90, su tale dato le pongo tre domande
1) tantissimi concorsi hanno come termine massimo di conclusione del procedimento i classici 6 mesi, quindi sì 180 giorni, ma a partire dalla prima prova o preselettiva, quindi si intende inizio del procedimento la prima prova effettiva e non la pubblicazione del bando?
2) Il periodo che intercorre dalla pubblicazione del bando alla prima prova o preselettiva non rientra nel procedimento?
3) Quando ad esempio viene stabilito che la data di notifica delle prove sarà il 10 giugno, e poi quel giorno si rimanda ad un'altra data, ad esempio il 10 luglio, questa azione è una forma di sospensione dell'efficacia ai sensi del 21quater della 241??? Scusi le eccessive domande, l'intento è di entrare nella "pratica" del procedimento,
grazie
Gent.le Prof,
le pongo una domanda che spesso attanaglia chi si appresta a muoversi nel mondo dei concorsi, ossia: la procedura concorsuale essendo tipico procedimento amministrativo dovrebbe avere come termine massimo i 180 giorni come da 241/90, su tale dato le pongo tre domande
1) tantissimi concorsi hanno come termine massimo di conclusione del procedimento i classici 6 mesi, quindi sì 180 giorni, ma a partire dalla prima prova o preselettiva, quindi si intende inizio del procedimento la prima prova effettiva e non la pubblicazione del bando?
2) Il periodo che intercorre dalla pubblicazione del bando alla prima prova o preselettiva non rientra nel procedimento?
3) Quando ad esempio viene stabilito che la data di notifica delle prove sarà il 10 giugno, e poi quel giorno si rimanda ad un'altra data, ad esempio il 10 luglio, questa azione è una forma di sospensione dell'efficacia ai sensi del 21quater della 241??? Scusi le eccessive domande, l'intento è di entrare nella "pratica" del procedimento,
grazie
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Non esiste un termine massimo "azionabile" nei confronti delle procedure concorsuali.
Sebbene la procedura complessivamente debba avere una scadenza non si applicano forme di silenzio significativo nè è ipotizzabile una azione di danno o indennizzo.