Seguendo la lezione n.8 del corso appalti, mi è sorto un dubbio relativo alla differenza tra l'istituto della proroga tecnica e la possibilità di assegnazione di servizi analoghi ai sensi dell'art. 63 comma 5 del Codice Contratti. Analizzando le norme, ho ipotizzato cle seguenti differenze: 1)la proroga tecnica è possibile per contratti affidati con qualsiasi procedura, mentre l'art. 63 fa riferimento ad appalti aggiudicati con procedure aperta o ristretta; 2)la proroga tecnica si può effettuare solo per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica, mentre l'affidamento ex art.63 comma 5 non presuppone che ci siano altre procedure di affidamento in corso.
E' corretto o ci sono altri aspetti?
Seguendo la lezione n.8 del corso appalti, mi è sorto un dubbio relativo alla differenza tra l'istituto della proroga tecnica e la possibilità di assegnazione di servizi analoghi ai sensi dell'art. 63 comma 5 del Codice Contratti. Analizzando le norme, ho ipotizzato cle seguenti differenze: 1)la proroga tecnica è possibile per contratti affidati con qualsiasi procedura, mentre l'art. 63 fa riferimento ad appalti aggiudicati con procedure aperta o ristretta; 2)la proroga tecnica si può effettuare solo per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica, mentre l'affidamento ex art.63 comma 5 non presuppone che ci siano altre procedure di affidamento in corso.
E' corretto o ci sono altri aspetti?
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CONFERMO: approfondimenti
https://www.pamercato.it/rinnovo-vs-ripetizione-servizi-analoghi/
https://www.altalex.com/documents/news/2017/03/21/alcuni-spunti-sulle-reiterazioni-contrattuali-tra-vecchio-e-nuovo-codice-degli-appalti