Data: 2020-03-19 15:09:49

Consegna a domicilio


Buongiorno,
in questi ultimi giorni, a seguito delle misure restrittive imposte dal DPCM 11 marzo 2020, diversi titolari di attività commerciali e artigianali alimentari hanno presentato pratiche di avvio della vendita al domicilio del consumatore per attivare il servizio di consegna a domicilio dei loro prodotti.
Ho alcune domande:
1) per gli esercizi di vendita al dettaglio è necessario un titolo specifico per attivare il servizio di consegna?
2) nel caso fosse necessario un titolo, é più pertinente la vendita al domicilio del consumatore o, considerato che questa tipologia di vendita dovrebbe prevedere la raccolta degli ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore, che in questi casi non avviene, é da ritenersi più pertinente la vendita per corrispondenza tramite telefono?
3) E se fosse necessario uno di questi 2 titoli, potremmo ritenerli superabili in considerazione di quanto indicato nella tabella A del d. Lgs 222/2016 che al punto della vendita al domicilio e a quello della vendita per corrispondenza inserisce una postilla che testualmente recita”quando l’attività è accessoria rispetto ad altra tipologia di vendita( come nel nostro caso), non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.
4) E per gli esercizi di somministrazione e quelli artigianali alimentari, possiamo ritenere che avendo la possibilità di vendere per asporto sia incluso anche il servizio di consegna a domicilio, fermo restando il rispetto delle norme igienico- sanitarie e l’aggiornamento del piano di autocontrollo?
5) Indipendentemente dall’emergenza COVID 19, in caso di vendita di prodotti alimentari al domicilio del consumatore tramite incaricati, ai sensi dell’art 78 della LRT 62/2018 ogni incaricato deve essere in possesso del requisito professionale?
6) Infine,il titolare di una lavanderia chiede di poter fare il servizio di ritiro e la consegna a domicilio. Considerando che, ai sensi del DPCM 11.03.2020, le lavanderie sono inserite tra i servizi alla persona che possono rimanere aperti, possiamo ritenere che possano svolgere il servizio in questa forma?
Grazie anticipatamente

riferimento id:53675

Data: 2020-03-23 16:23:49

Re:Consegna a domicilio

in questi ultimi giorni, a seguito delle misure restrittive imposte dal DPCM 11 marzo 2020, diversi titolari di attività commerciali e artigianali alimentari hanno presentato pratiche di avvio della vendita al domicilio del consumatore per attivare il servizio di consegna a domicilio dei loro prodotti.

[b][color=red]Non si tratta di vendita al domicilio ma di commercio con sistemi di comunicazione (in questo caso telefono o app). La vendita la domicilio è quando l’esercente si reca al domicilio del potenziale cliente per proporre la vendita.[/color][/b]

Ho alcune domande:
1) per gli esercizi di vendita al dettaglio è necessario un titolo specifico per attivare il servizio di consegna?

[color=red][b]Più no che sì. La Regione Toscane ha recepito la tabella ”madia” e ha disposto:
Qualora non accessori ad altra attività di vendita, l'esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e tutte le operazioni commerciali svolte online […] sono soggetti a SCIA.
Da dire poi, che le mere consegne al domicilio non hanno mai rappresentato una fattispecie degna di una pratica SUAP (gli alimentari lo fanno da sempre e nessuna ha mai rilevato niente). In questo caso siamo al limite ma si può notare che l’attività è messa in atto da un’attività comunque in esercizio e dotata di titolo abilitativo (anche i ristoranti sono in esercizio, solo non possono far entrare la gente).[/b][/color]

2) nel caso fosse necessario un titolo, é più pertinente la vendita al domicilio del consumatore o, considerato che questa tipologia di vendita dovrebbe prevedere la raccolta degli ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore, che in questi casi non avviene, é da ritenersi più pertinente la vendita per corrispondenza tramite telefono?

[color=red][b]Già risposto[/b][/color]

3) E se fosse necessario uno di questi 2 titoli, potremmo ritenerli superabili in considerazione di quanto indicato nella tabella A del d. Lgs 222/2016 che al punto della vendita al domicilio e a quello della vendita per corrispondenza inserisce una postilla che testualmente recita”quando l’attività è accessoria rispetto ad altra tipologia di vendita( come nel nostro caso), non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.

[color=red][b]Già risposto[/b][/color]

4) E per gli esercizi di somministrazione e quelli artigianali alimentari, possiamo ritenere che avendo la possibilità di vendere per asporto sia incluso anche il servizio di consegna a domicilio, fermo restando il rispetto delle norme igienico- sanitarie e l’aggiornamento del piano di autocontrollo?

[color=red][b]Sì, l’aggiornamento del piano di autocontrollo è l’unica cosa certa. Il dubbio, ci può essere per le attività artigiane che non hanno un titolo commerciale ab origine: queste forse è meglio se presentano la SCIA per commercio a distanza.[/b][/color]

5) Indipendentemente dall’emergenza COVID 19, in caso di vendita di prodotti alimentari al domicilio del consumatore tramite incaricati, ai sensi dell’art 78 della LRT 62/2018 ogni incaricato deve essere in possesso del requisito professionale?

[color=red][b]Sì, lo afferma la LR con il riferimento all’art. 12[/b][/color]

6) Infine, il titolare di una lavanderia chiede di poter fare il servizio di ritiro e la consegna a domicilio. Considerando che, ai sensi del DPCM 11.03.2020, le lavanderie sono inserite tra i servizi alla persona che possono rimanere aperti, possiamo ritenere che possano svolgere il servizio in questa forma?

[color=red][b]Dieri di sì ma la cosa è sicuramente più incerta. Ritengo, però, che i servizi a domicilio siano tutti consentiti.[/b][/color]

riferimento id:53675
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