Esercizio di somministrazione ha effettuato una cessione di quote in base alla quale nulla è cambiato per tipologia società e/o legale rappresentante.
E' però entrato un nuovo socio come Amministratore.
Rimanendo invariati elementi essenziali come Denomicazione, legale rapp., soggetto in possesso requisito professionale; devo fare comunque pratica al SUAP?
In Toscana sì. Art. 89 lrt 62/2018:
Variazione del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale
1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale di un’attività commerciale, la variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali e le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte, sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio da effettuare entro sessanta giorni dalla variazione e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova SCIA.