Salve,
in una comunicazione di subingresso aut commercio su aree pubbliche con posteggio nel mercato - settore alimentare - la notifica sanitaria allegata è stata firmata solo nella parte riservata alla privacy.
Possiamo dichiarare la pratica irricevibile?
Inoltre, nell'atto di subingresso il notaio ha sbagliato il numero dell'autorizzazione oggetto di subingresso ma ha indicato il numero giusto del posteggio.
In tal caso occorre chiedere la rettifica dell'atto?
Dalla redazione dell'atto di subingresso entro quanto tempo si può comunicare il subingresso al Suap?
Grazie
in una comunicazione di subingresso aut commercio su aree pubbliche con posteggio nel mercato - settore alimentare - la notifica sanitaria allegata è stata firmata solo nella parte riservata alla privacy.
Possiamo dichiarare la pratica irricevibile?
[color=red][b]Vedi tu, ma in teoria, se manca la firma, non è un modello legalmente valido e, quindi, non può produrre gli effetti giuridici auspicati. Spesso i SUAP fanno una telefonata suggerendo di “accorgersi” della mancanza e provvedere. Se via in via formale puoi fare una vera e propria comunicazione di irricevibilità. Poco male, un attimo dopo il privato può presentare la SCIA corretta.[/b][/color]
Inoltre, nell'atto di subingresso il notaio ha sbagliato il numero dell'autorizzazione oggetto di subingresso ma ha indicato il numero giusto del posteggio. In tal caso occorre chiedere la rettifica dell'atto?
Direi di no, sono problemi loro di ordine di diritto privato.
[color=red][b]Se te ne sei accorto/a vuol dire che erano dati già in possesso della PA e quindi sei a posto, non devi chiedere nient’altro. Semmai lo puoi far notare per cortesia (mera PEC) e loro vedranno il da farsi ai loro fini.[/b][/color]
Dalla redazione dell'atto di subingresso entro quanto tempo si può comunicare il subingresso al Suap?
[color=red][b]L’art. 54 della LR 22/2019 dispone: [i]2. La presentazione della comunicazione o della SCIA di cui al comma 1 è effettuata da parte del subentrante entro novanta giorni dalla stipula dell'atto…[/i]
La legge non aggiunge “e comunque prima dell’avvio effettivo da parte del subentrate”. Ergo, va bene entro 90 gg nei quali il subentrante può aver già avviato l’attività[/b][/color]