Data: 2020-03-09 18:01:35

centro estetico con somministrazione di alimenti e bevande

Spero di essere nella sezione giusta...

Come da titolo mia moglie vorrebbe aprire un centro estetico, con la possibilità di poter servire delle tisane, caffè, (vino?), etc., accompagnate da qualche dolcino preconfezionato (oppure "home made"?).
Ora, il comune non è a conoscenza di nessuna regolamentazione per la quale queste due attività possano coesistere. E, allo stato delle cose, non può approvarci il progetto.

La mia domanda è: esiste una legge, un decreto legge, una normativa, qualcosa che regolamenti queste cose?

Ho letto di "attività di vicinato"...cos'è esattamente? Fa al caso nostro?
Ancora, ho letto che essendo la somministrazione "circoscritta" ai soli clienti non si ha la necessità di avere i requisiti professionali. Confermate o smentite? Nel caso di conferma, normative a sostegno?

Sono aperto a qualunque consiglio

Grazie in anticipo per il vostro tempo
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riferimento id:53624

Data: 2020-03-17 20:25:26

Re:centro estetico con somministrazione di alimenti e bevande

Le norme non possono regolare tutte le possibili fattispecie private. Nel tuo caso si tratterebbe di un’attività promiscua alias multidisciplinare: due attività diverse nello stesso locale. La cosa in quanto tale non è assolutamente vietata, gli esempi sono molti: tabacchi assieme al bar, edicola assieme al bar e ai tabacchi, ecc. Il fato che le norme non dettino in modo preciso delle disposizioni a riguardo non significa che la fattispecie sia vietata, anzi, è vero il contrario: è lecito tutto ciò che non è espressamente vietato. Sul punto puoi vedere il DL 138/2011 e il DL 1/2012:
[i]Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:
a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.
2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.[/i]

Quindi, in via generale ogni attività promiscua è fattibile: occorre la procedura abilitativa di estetica (SCIA) + quella per esercizio di somministrazione (SCIA o autorizzazione a seconda dei casi). Tuttavia, bisogna vedere, nei fatti, se ci sono norme che si potrebbero applicare indirettamente. La destinazione d’uso: l’attività estetica vuole la destinazione d’uso “artigianale”, la somministrazione vuole quella “commerciale”. Il comune deve verificare la fattibilità basandosi sulla prevalenza o meno dell’una o dell’altra. Soprattutto, occorre verificare le norma igienico-sanitarie: l’attività estetica non deve rappresentare un rischio igienico sanitario per la somministrazione. La cosa va verificata caso per caso da un tecnico di fiducia. Gli alimenti home made direi proprio di no.

Per i requisiti professionali l’interpretazione dominate vuole (dopo il 2012 in base a una modifica) che quando la somm.ne è riferita ad una cerchia ristretta di persone non occorrono i requisiti professionali. Potrebbe essere il tuo caso. Nel 2012 fu abrogata una parte dell’articolo di legge che prevede i requisiti professionali, fu espunta la locuzione: “anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone”. Il riferimento è alle attività di somm.ne o vendita alimenti. Potrebbe essere il tuo caso.

Tutto quanto ho affermato vale per gli esercizi di vicinato che sono gli esercizi del commercio al dettaglio (le botteghe).

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