La polizia locale cittadina, a seguito di sopralluogo presso un’attività commerciale di vicinato, il 1° febbraio 2020 ha accertato una violazione dell’articolo 4 comma 1° del D.Lgs. 10 dicembre 2002 n. 306.
Premesso che quest’ultima disposizione determina solamente gli importi, minimo e massimo, delle sanzioni pecuniarie da applicare in caso di violazione alle disposizioni degli articoli 113 e 113 bis del regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio in data 22 ottobre 2007 che, salvo errore, si deve intendere abrogato dall’articolo 230 del regolamento UE n. 1308/2013, si chiede di sapere quale fosse al momento dell’accertamento il precetto violato, ciò in relazione all’evoluzione della normativa comunitaria ed alla sua attuazione nella legislazione nazionale.
Una volta verificato il “precetto violato” si chiede inoltre di conoscere quale sia l’autorità competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell’articolo 17 della L. n.689 del 24 novembre 1981, e di conseguenza l’autorità che possa ammettere al pagamento rateizzato della sanzione ai sensi del successivo articolo 26.