In merito a quanto previsto dagli art. 232 bis e 232 ter del D.lgs. 152/06 riguardanti l'abbandono di piccoli rifiuti quali scontrini, cartacce, fazzoletti e i prodotti da fumo, vorrei porre la questione circa l'irrogazione delle sanzioni previste. Se per quanto riguarda le violazioni di cui all'art. 232 ter non ci sono problemi, in quanto come previsto dall'art. 255 1-bis del TUA l'importo è da euro 30 a euro 150 e quindi 50 euro per il pagamento in misura ridotta, i dubbi restano per l'abbandono dei prodotti da fumo, in quanto lo stesso art. 255 1-bis al riguardo stabilisce "se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'art. 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio" . Mi sembra una dicitura fuorviante ed a mio avviso non è possibile applicare il pagamento in misura ridotta in quanto contrariamente all'art. 16 della L. 689/81 manca un minimo e un massimo. Secondo la mia opinione a questo punto il verbale con la contestazione della violazione dell'abbandono dei mozziconi andrà inviato alla provincia competente per la determinazione della somma da pagare, immagino con quali risultati. Resta ancora in dubbio dove debbano effettuare i pagamenti i trasgressori che possono avvalersi del PMR ad es. per l'abbandono di cartacce, fazzoletti ecc. in quanto il decreto attuativo del 15 febbraio 2017 prevede che i comuni versano la quota degli introiti allo stato trattenendo quella di loro competenza, quindi parrebbe di capire che introitano il totale direttamente e poi viene suddiviso. Anche in questo caso la confusione è totale in quanto l'autorità competente resta sempre la provincia ai sensi dell'art. 262 del dlgs. 152/06 e pertanto a mio avviso dovrebbe essere destinataria dei proventi per poi effettuare la suddivisione fra stato e comuni. Apro questa discussione nella speranza che qualche esperto abbia idee al riguardo.
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In merito a quanto previsto dagli art. 232 bis e 232 ter del D.lgs. 152/06 riguardanti l'abbandono di piccoli rifiuti quali scontrini, cartacce, fazzoletti e i prodotti da fumo, vorrei porre la questione circa l'irrogazione delle sanzioni previste. Se per quanto riguarda le violazioni di cui all'art. 232 ter non ci sono problemi, in quanto come previsto dall'art. 255 1-bis del TUA l'importo è da euro 30 a euro 150 e quindi 50 euro per il pagamento in misura ridotta, i dubbi restano per l'abbandono dei prodotti da fumo, in quanto lo stesso art. 255 1-bis al riguardo stabilisce "se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'art. 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio" . Mi sembra una dicitura fuorviante ed a mio avviso non è possibile applicare il pagamento in misura ridotta in quanto contrariamente all'art. 16 della L. 689/81 manca un minimo e un massimo. Secondo la mia opinione a questo punto il verbale con la contestazione della violazione dell'abbandono dei mozziconi andrà inviato alla provincia competente per la determinazione della somma da pagare, immagino con quali risultati. Resta ancora in dubbio dove debbano effettuare i pagamenti i trasgressori che possono avvalersi del PMR ad es. per l'abbandono di cartacce, fazzoletti ecc. in quanto il decreto attuativo del 15 febbraio 2017 prevede che i comuni versano la quota degli introiti allo stato trattenendo quella di loro competenza, quindi parrebbe di capire che introitano il totale direttamente e poi viene suddiviso. Anche in questo caso la confusione è totale in quanto l'autorità competente resta sempre la provincia ai sensi dell'art. 262 del dlgs. 152/06 e pertanto a mio avviso dovrebbe essere destinataria dei proventi per poi effettuare la suddivisione fra stato e comuni. Apro questa discussione nella speranza che qualche esperto abbia idee al riguardo.
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1) le sanzioni le incassa il Comune
2) il PMR va al Comune
3) per il 232-bis prodotti da fumo la sanzione + da 30 a 300 euro (http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/natura/dwd/pdf/aree_protette/prontuari/PRONTUARIO_AMBIENTE_AGG_01042019_3.pdf)
Sebbene la formulazione sia infelice (raddoppio della sanzione che potrebbe riferirsi alla fase dell'ordinanza ingiunzione) in realtà analoga formula è prevista per la violazione al divieto di fumo e sempre interpretata come raddoppio del minimo e massimo edittale come trovi nei vari prontuari