Data: 2020-02-29 08:38:38

autorizzazione commercio aree pubbliche può vendere in un area privata?

Buongiorno a tutti, premetto che siamo in regione Lombardia, in merito all'oggetto, sono alle prese con una società munita di autorizzazione comunale rilasciata nel 2012 per svolgere attività di commercio su area pubblica tipo B (itinerante) con attività prevalente bigiotteria.
Il Commissariato mi chiama perché ha ricevuto una segnalazione che tale ditta effettua vendita in locali commerciali della città da farmacie a pubblici esercizi ed essendo pubblicato su facebook un imminente vendita in un p.e. ci chiede di effettuare un controllo congiunto con loro.
Si accerta che tale ditta all'interno di una galleria commerciale dove al centro vi è il pubblico esercizio ed attorno si affacciano vari locali commerciali, nello specifico in uno di questi locali (30mq.) al servizio del p.e. che normalmente lo usa per la somministrazione con tavoli e sedie, la stessa ha posizionato dei tavoli di esposizione dove i clienti potevano vedere ed acquistare la merce.
Io ho contestato la violazione dell'art. 65/c.1 del D.L.vo n° 59/2010 in riferimento all'art. 7 e 22 del D.L.vo n° 114/98 per l'apertura di un esercizio di vicinato senza SCIA mentre il Commissariato ha contestato l'art. 127 del TULPS e 705 del C.P. per la vendita di oggetti preziosi senza l'autorizzazione del Questore.
La ditta ha presentato memorie difensive sostenendo che ai sensi dell'art. 21 della L.R. n° 6/2010 l'autorizzazione in forma itinerante abilità chi la possiede alla vendita ai consumatori in locali dove essi si trovino per intrattenimento e svago.
Secondo la mia interpretazione questo tipo di vendita deve essere sempre itinerante e penso alle discoteche, agli stadi, nei pressi delle università ma non all'interno di locali destinati ad accogliere il commercio in sede fissa e per tutta la giornata in modo permanente.
Cosa ne pensate?
Grazie mille come sempre per la preziosa collaborazione.

riferimento id:53542

Data: 2020-03-01 13:45:57

Re:autorizzazione commercio aree pubbliche può vendere in un area privata?


Buongiorno a tutti, premetto che siamo in regione Lombardia, in merito all'oggetto, sono alle prese con una società munita di autorizzazione comunale rilasciata nel 2012 per svolgere attività di commercio su area pubblica tipo B (itinerante) con attività prevalente bigiotteria.
Il Commissariato mi chiama perché ha ricevuto una segnalazione che tale ditta effettua vendita in locali commerciali della città da farmacie a pubblici esercizi ed essendo pubblicato su facebook un imminente vendita in un p.e. ci chiede di effettuare un controllo congiunto con loro.
Si accerta che tale ditta all'interno di una galleria commerciale dove al centro vi è il pubblico esercizio ed attorno si affacciano vari locali commerciali, nello specifico in uno di questi locali (30mq.) al servizio del p.e. che normalmente lo usa per la somministrazione con tavoli e sedie, la stessa ha posizionato dei tavoli di esposizione dove i clienti potevano vedere ed acquistare la merce.
Io ho contestato la violazione dell'art. 65/c.1 del D.L.vo n° 59/2010 in riferimento all'art. 7 e 22 del D.L.vo n° 114/98 per l'apertura di un esercizio di vicinato senza SCIA mentre il Commissariato ha contestato l'art. 127 del TULPS e 705 del C.P. per la vendita di oggetti preziosi senza l'autorizzazione del Questore.
La ditta ha presentato memorie difensive sostenendo che ai sensi dell'art. 21 della L.R. n° 6/2010 l'autorizzazione in forma itinerante abilità chi la possiede alla vendita ai consumatori in locali dove essi si trovino per intrattenimento e svago.
Secondo la mia interpretazione questo tipo di vendita deve essere sempre itinerante e penso alle discoteche, agli stadi, nei pressi delle università ma non all'interno di locali destinati ad accogliere il commercio in sede fissa e per tutta la giornata in modo permanente.
Cosa ne pensate?
Grazie mille come sempre per la preziosa collaborazione.
[/quote]

Penso che abbia ragione lui!
A meno che il soggetto non abbia creato una STRUTTURA STABILE e/o non si presenti quotidianamente nel solito punto, siamo in presenza di una chiara vendita al domicilio del consumatore del tutto consentita in base al titolo posseduto.
Archivierei il verbale.

riferimento id:53542
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it