Buongiorno,
Scrivo per conto della mia assista, impresa individuale, che si occupa di autoriparazioni.
in data 07/02/2020 le sono state comminate due sanzioni per aver omesso, rispettivamente, di trasmettere la scia prima dell esercizio dell’attività e per non aver omesso di tenere i registri obbligatori per lo smaltimento di rifiuti pericolosi.
Il quesito è il seguente:
Il fatto che la mia assistita abbia effettuato la Scia dopo l accertamento della violazione può valere come una sorta di “ravvedimento operoso”?
Secondo quesito:
La presentazione di memorie alla Camera di Commercio sospende il pagamento della violazione?
Cordialmente
Il fatto che la mia assistita abbia effettuato la Scia dopo l accertamento della violazione può valere come una sorta di “ravvedimento operoso”?
[color=red]Non esiste nel sistema sanzionatorio pecuniario.
Il comportamento successivo può essere valutato ai fini della determinazione della sanzione art. 11 l. 689/1981 qualora decidiate (sconsigliato) di non pagare il doppio del minimo.[/color]
La presentazione di memorie alla Camera di Commercio sospende il pagamento della violazione?
[color=red]La sanzione ancora non è applicata. Si tratta di verbale con possibilità di pagare in misura ridotta.
Se presentate memorie potrete avere una ordinanza ingiunzione anche di entità minore alla cifra indicata in verbale ma anche BEN MAGGIORE!!!
Quindi se ritenete che l'illecito, come pare, vi sia stato ... valutate seriamente di pagare in misura ridotta![/color]
Sul tema:
Le sanzioni amministrative pecuniarie nella L. 689/1981 in breve (18/12/2019) ***Jogginar
https://youtu.be/LppPW36Jel4
Più diffusamente
https://formazione.omniavis.com/courses/le-sanzioni-amministrative-pecuniarie-nella-l-689-1981