Buongiorno, sono istruttore tecnico del comune capofila di un SUAP associato in Lombardia.
Avrei dei dubbi sul rilascio del provvedimento abilitativo, di seguito riepilogo l’istanza.
Un utente ha inoltrato in data 15/11/2019 richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato in ambito agricolo.
Abbiamo proceduto con l’indizione della conferenza dei servizi ai sensi degli artt. 14 e succ. della L. 241/1990 invitando ad esprimersi il Comune territorialmente competente e la Regione in quanto il richiedente non è in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Ricevuta nei termini del procedimento la certificazione per l’edificazione in ambito agricolo (ai sensi della L.R. 12/2005 art. 60 comma 2 lett. c), [b]non è pervenuto il parere endoprocedimentale da parte del tecnico comunale[/b].
Abbiamo sollecitato l’esito dell’istruttoria da parte dell’ufficio tecnico mediante formale comunicazione in data 23/01/2020, inviata al Comune, all’utente ed agli altri Enti coinvolti, sottolineando quanto segue:
“[font=arial]Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 2, comma 9 della L. 241/1990, “La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.”
Restano ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, allorché implicito.”[/font]
Nulla è pervenuto da parte dell’ufficio tecnico, anche a fronte di un sollecito telefonico, ci saremmo aspettati di ricevere l’accertamento di effettiva esistenza e funzionamento dell’azienda agricola (LR 12/2005 art. 60 comma 2 lett. b) e la quantificazione degli oneri di urbanizzazione in quanto il richiedente non è imprenditore agricolo.
L’Art. 38 comma 10 della L.R. 12/2005 riporta:
[font=arial]10. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter.[/font]
La L.R. 12/2005 impone anche il deposito di un atto di vincolo di non edificazione (art. 59 comma 6) e mantenimento della destinazione d’uso (art. 60 comma 2 lett.a) che devono essere citati nel provvedimento. L’utente in data 25/02/2020 ha inviato gli atti richiesti, debitamente registrati e trascritti.
QUESITI:
Il SUAP può rilasciare il permesso di costruire ritenendo acquisito tacitamente l’assenso del Comune?
Come ci si deve comportare in merito al mancato conteggio degli OO.UU. (nel regolamento di funzionamento del SUAP è previsto che sia fatto dai tecnici comunali)?
Ringrazio
Geom. Paola A.
Buongiorno, sono istruttore tecnico del comune capofila di un SUAP associato in Lombardia.
Avrei dei dubbi sul rilascio del provvedimento abilitativo, di seguito riepilogo l’istanza.
Un utente ha inoltrato in data 15/11/2019 richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato in ambito agricolo.
Abbiamo proceduto con l’indizione della conferenza dei servizi ai sensi degli artt. 14 e succ. della L. 241/1990 invitando ad esprimersi il Comune territorialmente competente e la Regione in quanto il richiedente non è in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Ricevuta nei termini del procedimento la certificazione per l’edificazione in ambito agricolo (ai sensi della L.R. 12/2005 art. 60 comma 2 lett. c), [b]non è pervenuto il parere endoprocedimentale da parte del tecnico comunale[/b].
Abbiamo sollecitato l’esito dell’istruttoria da parte dell’ufficio tecnico mediante formale comunicazione in data 23/01/2020, inviata al Comune, all’utente ed agli altri Enti coinvolti, sottolineando quanto segue:
“[font=arial]Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 2, comma 9 della L. 241/1990, “La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.”
Restano ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, allorché implicito.”[/font]
Nulla è pervenuto da parte dell’ufficio tecnico, anche a fronte di un sollecito telefonico, ci saremmo aspettati di ricevere l’accertamento di effettiva esistenza e funzionamento dell’azienda agricola (LR 12/2005 art. 60 comma 2 lett. b) e la quantificazione degli oneri di urbanizzazione in quanto il richiedente non è imprenditore agricolo.
L’Art. 38 comma 10 della L.R. 12/2005 riporta:
[font=arial]10. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter.[/font]
La L.R. 12/2005 impone anche il deposito di un atto di vincolo di non edificazione (art. 59 comma 6) e mantenimento della destinazione d’uso (art. 60 comma 2 lett.a) che devono essere citati nel provvedimento. L’utente in data 25/02/2020 ha inviato gli atti richiesti, debitamente registrati e trascritti.
QUESITI:
Il SUAP può rilasciare il permesso di costruire ritenendo acquisito tacitamente l’assenso del Comune?
Come ci si deve comportare in merito al mancato conteggio degli OO.UU. (nel regolamento di funzionamento del SUAP è previsto che sia fatto dai tecnici comunali)?
Ringrazio
Geom. Paola A.
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SUGGERISCO di comunicare il decorso del termine finale e la maturazione del SILENZIO ASSENSO ai sensi dell'art. 20 l. 241 ribadendo la piena responsabilità dell'ufficio tecnico per gli adempimenti conseguenti alla formazione del titolo bla bla bla
Buongiorno, ringrazio per la risposta.
il tecnico comunale, si è accorto che non può essere rilasciato il provvedimento perchè trattasi di opere abusive (forse non sanabili).
Ad oggi non è ancora stata formalizzata alcuna comunicazione da parte del comune associato.
Come sarebbe corretto comportarsi qualora dovesse arrivare un parere endoprocedimentale, ben oltre il termine di 60 giorni dall'avvio della procedura, per di più a contenuto negativo e dopo che l'utente ha provveduto a registrare e trascrivere l'atto di vincolo per az.agricole?
Potrebbe essere corretto procedere con un annullamento in autotutela del provvedimento formatosi mediante silenzio assenso e successivamente emettere un 10-bis ai sensi della L. 241/90?
Oppure il tecnico comunale dovrebbe procedere con l'ordinanza di messa in pristino dell'area (il nostro suap non opera con attività di vigilanza demandando ad ogni singolo comune questi adempimenti) con la contestuale sospensione dell'efficacia del titolo edilizio?
cordiali saluti
Geom. Paola A.
Buongiorno, ringrazio per la risposta.
il tecnico comunale, si è accorto che non può essere rilasciato il provvedimento perchè trattasi di opere abusive (forse non sanabili).
Ad oggi non è ancora stata formalizzata alcuna comunicazione da parte del comune associato.
Come sarebbe corretto comportarsi qualora dovesse arrivare un parere endoprocedimentale, ben oltre il termine di 60 giorni dall'avvio della procedura, per di più a contenuto negativo e dopo che l'utente ha provveduto a registrare e trascrivere l'atto di vincolo per az.agricole?
Potrebbe essere corretto procedere con un annullamento in autotutela del provvedimento formatosi mediante silenzio assenso e successivamente emettere un 10-bis ai sensi della L. 241/90?
Oppure il tecnico comunale dovrebbe procedere con l'ordinanza di messa in pristino dell'area (il nostro suap non opera con attività di vigilanza demandando ad ogni singolo comune questi adempimenti) con la contestuale sospensione dell'efficacia del titolo edilizio?
cordiali saluti
Geom. Paola A.
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Annullamento in autotutela sempre possibile.
In questi casi UNA TELEFONATA è suggerita per evitare conseguenze dannose per l'utente che potrebbero portarlo a valutare ricorsi ... quindi anche a tutela dell'Ente.