Buongiorno,
sono a chiedere vostro parere in merito alla pubblicazione degli avvisi di deposito previsti dagli artt. 26 del DPR 602/73 e 60 del DPR 600/73 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 258/2012.
In particolare si richiede se le seguenti procedure sono corrette:
1) L'avviso di deposito viene pubblicato solo in casi di IRREPERIBILITA' "ASSOLUTA" (mancanza dimora, residenza o domicilio, sede legale). Diversamente (Irreperibilità "RELATIVA"), in caso di temporanea assenza, si attuano le procedure previste dall'art 140 Cpc.
2) In caso di Cartelle di Pagamento ("Cartelle Esattoriali") l'avviso di deposito viene pubblicato per 1 giorno.
3) In caso di Avvisi di accertamento delle imposte sui redditi l'avviso di deposito viene pubblicato per 8 giorni.
4) Al fine di rispettare la norma sulla Privacy ed, al contempo, di ottemperare le disposizioni di legge, che tipo di indicazioni debba contenere l'avviso di deposito. (Nome, cognome del destinatario, numero dell'atto ed Ente emittente?)
In particolare, relativamente ai punti 2) e 3) il dubbio è se differenziare la pubblicazione (1gg o 8gg) in funzione della tipologia di atto (cartella o accertamento) o se, a seguito della Sentenza Corte Costituzionale citata, uniformare la pubblicazione ad 8 gg per entrambe.
Come al solito grazie per il prezioso supporto.