Buongiorno,
preso atto delle recenti delibere della Corte dei conti (es. delibera 301/2019 Corte dei Conti del veneto) le quali confermano e stabiliscono:
- ai sensi dell'art. 113, c. 2 gli incentivi per funzioni tecniche sono dovuti solo qualora venga nominato il direttore dell'esecuzione che deve pertanto essere persona diversa dal RUP;
- in relazione alla linee guida ANAC n. 3 il direttore dell'esecuzione è soggetto diverso dal responsabile del procedimento solo nei casi previsti al punto 10.2 ed in particolare:
a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
c. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della
funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione,
sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
d. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla
necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
e. per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il
coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno
curato l’affidamento.
si chiede se è sostenibile giuridicamente una soluzione di questo tipo:
- gara per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica delle scuole del comune: importo a base di gara di € 190.000,00;
- piccolo comune di 3000 abitanti. Le gare vengono affidate ad una stazione unica appaltante solo per la pubblicazione del bando e per la parte relativa alla valutazione delle offerte. Determina a contrarre, predisposizione capitolato, duvri ecc., RUP, aggiudicazione e verifica requisiti, e tutta la fase di esecuzione sono in capo al responsabile di area. Il responsabile di area è competente per diversi settori con ridotto personale a disposizione (2-3 persone che seguono servizi diversi dalla pubblica istruzione)
- in qualità di responsabile di area e RUP, potrei nominare, in base al punto e) sopraindicato, quale direttore dell'esecuzione un dipendente di un'altra area (es. il responsabile area finanziaria) giustificando il provvedimento con: assenza di professionalità ed esigua formazione in materia di appalti contestualizzata alle ridotte dimensioni dell'ente, alla mancanza di personale interno all'area (per cui il rup deve procedere anche a tutti gli adempimenti che diversamente sarebbero distribuiti tra il personale amministrativo) e quindi alle difficoltà oggetti di seguire l'intero procedimento.
La difficoltà in questo caso non è correlata alla tipologia di gara ma al fatto che l'organizzazione dell'ente non consente di svolgerla con efficienza dal personale della stessa area.
In questo caso il RUP sarebbe persona diversa dal direttore dell'esecuzione e pertanto sarebbe soddisfatto anche l'art. 113 comma 2.
E' sostenibile?
Grazie
Chiara
ELEMENTO DEBOLE DEL RAGIONAMENTO (Che Corte dei Conti potrebbe contestarti).
Che ci incastra il ragioniere capo con il servizio mensa?
Ha la specializzazione per fare il DEC?
Il resto del ragionamento torna, ma secondo me la qualifica e professionalità del soggetto (a meno che non sia dimostrabile da elementi del curriculum) è critica
*********
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.