Data: 2020-02-25 12:11:39

ncc

In Comune ha rilasciato anni fa n. 2 autorizzazioni NCC.
In seguito al DL 135/2018 convertito con L. 12/2019 e leggendo la volontà del legislatore di far ritornare il servizio ad un livello locale, sono a porre i seguenti quesiti:
- la società deve porre sul suo sito o da qualche parte la pubblicità del servizio ncc in Ghisalba magari specificando con rimessa in Via ____?
- la sede operativa/rimessa deve comparire come unità locale in visura CCIAA?
- eventuali caratteristiche della sede operativa e rimessa (possono essere lo stesso locale?). Eventuali pratiche al SUAP per la rimessa?
- l'atto di affitto, anche gratuito, di questi locali deve essere registrato o basta semplice accettazione del proprietario? deve avere scadenza?
- E' possibile  per il vettore (ditta titolare dell'autorizzazione?) avere altre rimesse in provincia previa comunicazione al comune dove è situata la rimessa (che tipo di comunicazione è?). Cosa vuol dire? che una società che ha autorizzazione es. a Bergamo può avere più rimesse in provincia e quindi anche più auto per il ncc con una sola autorizzazione?? ma fino alla piena operatività dell'archivio informatico non è consentito rilasciare nuove autorizzazioni per NCC!
- c'è stata la conferenza unificata che doveva essere svolta entro 28/02/2019? cosa hanno deciso?
- è stato istituito il registro delle NCC? e le modalità per registrarsi sono state emesse?
- inizio e termine del servizio devono avvenire nella rimessa del comune. ci sono deroghe e fino a quando (vedi esempio comma 9 art. 10bis)
- Vi sono delle sanzioni specifiche?

ringraziando sempre, auguro buona giornata

riferimento id:53501

Data: 2020-02-26 07:55:30

Re:ncc

[quote]- la società deve porre sul suo sito o da qualche parte la pubblicità del servizio ncc in Ghisalba magari specificando con rimessa in Via ____?[/quote]
La pubblicità è una facoltà, non un obbligo. L'autovettura deve avere la targhetta identificativa del comune.

[quote]- la sede operativa/rimessa deve comparire come unità locale in visura CCIAA?[/quote]
Sì, ma non è competenza SUAP. Al massimo puoi segnalare alla CCIAA. L'importante è che abbia l'autorizzazione e/o la comunicazione per ulteriore rimessa

[quote]- eventuali caratteristiche della sede operativa e rimessa (possono essere lo stesso locale?). Eventuali pratiche al SUAP per la rimessa?[/quote]
Possono coincidere se ci sono i requisiti urbanistici ed edilizi.
Solo l'ulteriore rimessa è soggetta a pratica a sè, quella principale è "all'interno" della pratica di assegnazione o di subentro.

[quote]- l'atto di affitto, anche gratuito, di questi locali deve essere registrato o basta semplice accettazione del proprietario? deve avere scadenza?[/quote]
E' diritto tributario e non ho competenze in materia. Mi risulta l'obbligo di registrazione delle scritture private solo quando esibite a una PA

[quote]- E' possibile  per il vettore (ditta titolare dell'autorizzazione?) avere altre rimesse in provincia previa comunicazione al comune dove è situata la rimessa (che tipo di comunicazione è?). Cosa vuol dire? che una società che ha autorizzazione es. a Bergamo può avere più rimesse in provincia e quindi anche più auto per il ncc con una sola autorizzazione?? ma fino alla piena operatività dell'archivio informatico non è consentito rilasciare nuove autorizzazioni per NCC![/quote]
Può avere altre rimesse, non più autovetture!
La ditta A che ha la licenza del comune di Bergamo può aprire una rimessa a Ghisalba.

[quote]- c'è stata la conferenza unificata che doveva essere svolta entro 28/02/2019? cosa hanno deciso?[/quote]
Non mi risulta...

[quote]- è stato istituito il registro delle NCC? e le modalità per registrarsi sono state emesse?[/quote]
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato il decreto con il quale ha istituito il registro informatico pubblico nazionale per taxi e NCC ma in attesa della definizione delle specifiche tecniche del foglio di servizio elettronico (non ancora adottate) ha sospeso  gli effetti del decreto sul registro. Vedi qui: [url=http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mit-sospesi-effetti-decreto-registro-taxi-e-ncc]http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mit-sospesi-effetti-decreto-registro-taxi-e-ncc[/url]

[quote]- inizio e termine del servizio devono avvenire nella rimessa del comune. ci sono deroghe e fino a quando (vedi esempio comma 9 art. 10bis)[/quote]
Le sanzioni in materia sono contenute nell'art. 11 della l. 21/1992, ed in particolare il comma 4-bis che dispone che "[i]In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione...[/i]

[quote]- Vi sono delle sanzioni specifiche?[/quote]
Le sanzioni in materia sono contenute nell'art. 11-bis della l. 21/1992


Ti suggerisco questa interessante e utilissima lettura della norma fatta da Mario Maccantelli: [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?action=dlattach;topic=48102.0;attach=6901]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?action=dlattach;topic=48102.0;attach=6901[/url]

riferimento id:53501

Data: 2020-03-03 16:50:05

Re:ncc

PUBBLICITA' = ma è considerato un servizio pubblico? se si allora si deve o si può metterlo sul sito del Comune, concordando con loro i dati da inserire? (ho ricevuto numerose telefonate di cittadini che non avevano i contatti e sul sito delle due società autorizzate dal Comune non c'è scritto nulla della rimessa/sede operativa in Ghisalba.

RIMESSA = può avere destinazione residenziale, dato che è un box privato dato gratuitamente?

PROSEGUIMENTO ATTIVITA' = è obbligatorio comunicare il proseguimento entro il 31.01 di ogni anno? secondo che articolo di l.? chi non lo fa cosa incorre?

AGCM = con bollettino 42/2019 ha fatto osservazioni e richiesto modifica. Si sa qualcosa di più preciso?

ISCRIZIONE ALLA CCIAA DELL'UL = Maccantelli ha scritto all'ultima pagina che l'UL dovrebbe essere iscritta alla CCIAA. opinioni? sapete come la pensa la CCIAA di BG?

riferimento id:53501

Data: 2020-03-05 07:47:27

Re:ncc

[quote]PUBBLICITA' = ma è considerato un servizio pubblico? se si allora si deve o si può metterlo sul sito del Comune, concordando con loro i dati da inserire? (ho ricevuto numerose telefonate di cittadini che non avevano i contatti e sul sito delle due società autorizzate dal Comune non c'è scritto nulla della rimessa/sede operativa in Ghisalba.[/quote]
Ho qualche dubbio poichè si tratterebbe comunque di pubblicità a un'attività produttiva.
Vero che è un servizio pubblico non di linea, ma allora perchè non mettere anche per tutte le società che fanno servizio pubblico di linea con fermate e orari, e se hai una stazione ferroviaria, le info relative ai treni...

[quote]RIMESSA = può avere destinazione residenziale, dato che è un box privato dato gratuitamente?[/quote]
Dipende dalle tue NTA. Di solito no, essendo questa peraltro una rimessa secondaria.

[quote]PROSEGUIMENTO ATTIVITA' = è obbligatorio comunicare il proseguimento entro il 31.01 di ogni anno? secondo che articolo di l.? chi non lo fa cosa incorre?[/quote]
NO, fatto salvo che sia previsto dal tuo regolamento. Le sanzioni le devi aver previste nel regolamento.

[quote]AGCM = con bollettino 42/2019 ha fatto osservazioni e richiesto modifica. Si sa qualcosa di più preciso?[/quote]
Tante sono le osservazioni fatte da AGCOM negli anni... spesso rimaste inevase.
Non mi risulta nulla.

[quote]ISCRIZIONE ALLA CCIAA DELL'UL = Maccantelli ha scritto all'ultima pagina che l'UL dovrebbe essere iscritta alla CCIAA. opinioni? sapete come la pensa la CCIAA di BG?[/quote]
Anche secondo me è UL.

riferimento id:53501

Data: 2020-03-12 14:12:41

Re:ncc

Se una ditta non parte/arriva nella rimessa del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, potrebbe ovviare comunicando l'utilizzo di un'altra rimessa nella provincia e quindi partendo/arrivando sempre in quella? (dato che la L. 12/2019 consente di avere più rimesse?)

riferimento id:53501

Data: 2020-03-17 10:11:24

Re:ncc

La norma prevede che la sede operativa del vettore e almeno una rimessa siano nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
Il vettore può disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della Provincia (o area metropolitana) in cui ricade il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019.

Quindi nulla ad oggi (in attesa della Conferenza Unificata) vieta di partire da una rimessa e arrivare in un'altra, purché comunicata.

Ovviamente questo non deve far venir meno il concetto di servizio pubblico locale tipico dell'NCC.

[i]TAR Lazio 2165/2015
Il servizio di NNC, infatti, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti nell’ultima memoria, [u]è un servizio pubblico locale, finalizzato in primo luogo a soddisfare le esigenze della comunità locale e di coloro che si vengano a trovare sul territorio comunale, anche se ovviamente in modo non esclusivo[/u].
Il servizio, infatti, può essere effettuato senza limiti territoriali.
La dimensione locale del servizio, tuttavia, va preservata; e ciò appunto fanno la legge statale e quella della regione Lazio laddove stabiliscono l’obbligo di partenza e di ritorno dopo ogni servizio alla rimessa autorizzata, avente sede nel comune, nonché l’obbligo di usare detta rimessa.
In questo modo, infatti, si garantisce l’implementazione e la “localizzazione” nel servizio in ambito comunale, senza però escludere che il servizio possa svolgersi in qualsiasi ambito territoriale.[/i]

riferimento id:53501

Data: 2020-03-31 11:12:55

Re:ncc

NCC: illegittimo obbligo rientro in sede dopo ogni servizio - Corte Costituzionale
[url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=53765.0]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=53765.0[/url]

riferimento id:53501

Data: 2020-03-31 11:19:53

Re:ncc

Grandissimo Alberto...grazie

riferimento id:53501

Data: 2020-04-15 08:57:02

Re:ncc

Ho fatto quesito a CCIAA per l'unità locale. Ecco cosa mi ha risposto:
Quisesito = Con l'emanazione della L. 12/2019 in cui ora più che mai il titolare di NCC deve avere sede operativa e rimessa nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione siamo a chiedere:
1) questa sede operativa/rimessa deve comparire nel registro imprese
come unità locale della ditta, anche se la sede legale è in altro
comune? Se si = come fare dato che l'autorizzazione è stata rilasciata
molto tempo fa?
2) Il vettore può disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri
comuni della stessa provincia previa comunicazione ai comuni predetti =
in caso di più rimesse in altri comuni, anche queste saranno UL?

risposta = al punto 1_ l'impresa per regolarizzare dovrà mandare una pratica di apertura Ul, che avrà come indirizzo il luogo della rimessa sita nel primo Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, alla pratica di dovrà allegare suddetto documento; è molto importante che ne quadro note della pratica l'utente indichi che si tratta di adeguamento alla normativa del 12/2019 e che pertanto non è considerato un fuori termine.

al punto 2_ si comunica che la norma stabilisce che un soggetto che esercita l'attività di autonoleggio con conducente può aprire varie rimesse all'interno della provincia che ha rilasciato l'autorizzazione per l'attività; pertanto si dovrà depositare l'apertura di una UL con invio contestuale della Scia al Suap selezionando l'adempimento che consente di denunciare "Comunicare ulteriori rimesse site nel territorio di altri comuni della provincia o area metropolitana in cui ricade il comune che ha rilasciato l'autorizzazione per l'attività di noleggio veicoli con conducente, alla pratica si dovrà allegare la prima autorizzazione rilasciata.

Cosa ne pensate? perché però nessuna NCC ha l'unità locale nella visura?

riferimento id:53501

Data: 2020-04-16 06:21:20

Re:ncc

Quesito 1
Si tratta di una regolarizzazione camerale, che non impatta sul SUAP.
Informa il tuo utente affinché proceda direttamente con il RI.

Quesito 2
La comunicazione di nuova rimessa è pratica soggetta a ComUnica in quanto deve essere inserita la nuova UL in visura.
Per quanto in premessa e per il principo che una PA non può chiedere ad un utente un documento rilasciato da un'altra PA, non condivido che "[i]alla pratica si dovrà allegare la prima autorizzazione rilasciata[/i]". 

[quote]Cosa ne pensate? perché però nessuna NCC ha l'unità locale nella visura?[/quote]
L'ulteriore rimessa se gestita come comunicazione contestuale porta all'iscrizione della nuova rimessa. Se gestita "only suap" ovviamente no...
Le rimesse esistenti (quelle direttamente collegate al rilascio della licenza) non sempre sono state denunciate al RI.
In questo caso suggerisco, verificato puntualmente in base alle autorizzazioni che il tuo comune/suap ha rilasciato, di scrivere all'interessato e p.c. alla CCIAA invitandolo ad aggiornare la visura. 

riferimento id:53501
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