Sponsorizzazione di un concerto organizzato dal Comune.
[b]Massima
Posto che la normativa vigente non consente agli enti locali forme di pubblicità, le attività di sponsorizzazione vengono individuate come quelle comunicazioni che prevedono soltanto l'inserimento del nome, della ditta, del logo o del marchio dello sponsor all'interno delle comunicazioni istituzionali dell'ente.
Diversamente, l'inserimento di un messaggio pubblicitario all'interno del documento cartaceo dell'ente pubblico o in allegato allo stesso configurerebbe una ben diversa fattispecie di pubblicità che non sarebbe conforme ai canoni della legge. [/b]
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Il Comune chiede di conoscere se sia legittimo inserire i nominativi degli sponsor di un concerto, organizzato dall'Ente medesimo, sui manifesti con i quali lo stesso rende nota la manifestazione.
Sentito il Servizio finanza locale, si formulano le seguenti considerazioni.
L'art. 119 del Tuel consente agli enti locali di concludere contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati per favorire una migliore qualità dei servizi prestati.
Detta norma, che richiama l'art. 43 della legge n. 449/1997, è finalizzata a migliorare l'innovazione amministrativa e a realizzare economie, a condizione che i contratti e gli accordi ivi contemplati non determinino conflitti di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.
Con provvedimento di data 20 settembre 2006, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali è intervenuta in merito alla compatibilità delle iniziative volte a stipulare contratti di sponsorizzazione con la normativa in materia di protezione di dati personali esaminando le attività di sponsorizzazione da un lato e di pubblicità dall'altro.
Posto che la normativa vigente non consente agli enti locali forme di pubblicità, le attività di sponsorizzazione vengono individuate dall'Autorità come quelle comunicazioni che prevedono soltanto l'inserimento del nome, della ditta, del logo o del marchio dello sponsor all'interno delle comunicazioni istituzionali dell'ente[1].
Diversamente, l'inserimento di un messaggio pubblicitario all'interno del documento cartaceo dell'ente pubblico o in allegato allo stesso configurerebbe una ben diversa fattispecie di pubblicità, con la conseguenza che solamente la prima attività risulta conforme ai canoni della legge[2].
La caratteristica peculiare della sponsorizzazione rispetto all'ordinario contratto di pubblicità (del quale la prima si configura come fattispecie atipica) è costituita dallo stretto legame istituito tra la divulgazione dell'immagine e/o dei segni distintivi dello sponsor e la manifestazione o lo spettacolo (o il ciclo o la serie di essi), nel caso in cui detto soggetto utilizzi proprio quel determinato evento (confidando nella capacità di presa e nella forza di suggestione delle opere in esso eseguite) per promuovere la propria figura nei confronti degli utenti e destinatari dello spettacolo stesso[3].
Anche l'Autorità sui contratti pubblici si è espressa in materia con la determinazione n. 48 del 6.11.2008 secondo la quale 'il contratto di sponsorizzazione è il contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l'ente locale (sponsee) offre a un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare nome, logo, marchio o prodotti. Il corrispettivo può essere rappresentato anche da un contributo in beni, servizi o altre utilità.'.
Tali attività sono consentite nel rispetto del quadro normativo in materia di trattamento dei dati personali.
Secondo il Consiglio Stato, inoltre, 'i comuni possono legittimamente stipulare, secondo quanto previsto dall'art. 43, legge n. 449/1997 e dall'art. 119, D.Lgs. n. 267/2000, contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati'[4].
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[1] Si veda, a tal proposito, il parere ANCI, 21 giugno 2010.
[2] Cfr. parere ANCI, 11 giugno 2009.
[3] Così, Cass. civ. Sez. I, 13-12-1999, n. 13931.
[4] Così, Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 4 dicembre 2001, n. 6073.
l. 449/1997; d.lgs. 267/2000
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?txtidpareri=36630