Buongiorno,
avrei bisogno di sapere se è possibile aprire un bar all'interno di una sala cinematografica.
Vale quanto indicato dal DM 693/1996 oppure si applica la normativa regionale che autorizza al 25% della superficie per l'attività di somministrazione.
Grazie
Buongiorno,
avrei bisogno di sapere se è possibile aprire un bar all'interno di una sala cinematografica.
Vale quanto indicato dal DM 693/1996 oppure si applica la normativa regionale che autorizza al 25% della superficie per l'attività di somministrazione.
Grazie
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Come bar INTERNO riservato agli avventori è sempre possibile.
Grazie per la risposta ma avrei bisogno di una ulteriore precisazione.
Siccome nel TU n. 22/2019 all'art. 5 è previsto che le disposizioni di tale legge non si applicano ai teatri, cinema ecc, nel limite massimo del 25% della superficie, ciò vuol dire che va applicato il DM 639 anche per questo 25% e pertanto possono usufruire del bar solo gli spettatori.
Grazie per la risposta ma avrei bisogno di una ulteriore precisazione.
Siccome nel TU n. 22/2019 all'art. 5 è previsto che le disposizioni di tale legge non si applicano ai teatri, cinema ecc, nel limite massimo del 25% della superficie, ciò vuol dire che va applicato il DM 639 anche per questo 25% e pertanto possono usufruire del bar solo gli spettatori.
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LA DISPOSIZIONE REGIONALE PREVEDE LA DEROGA DALL'OBBLIGO DELLA SCIA AMMINISTRATIVA (NON SANITARIA) PER:
g) ai teatri e ai cinema per lo svolgimento delle attività commerciali, artigianali e di servizi, all’interno dei propri locali, nel limite massimo del 25 per cento della superficie disponibile e purché gli spazi ricavati, dove svolgere le suddette attività commerciali, artigianali o di servizi, anche in condivisione di sede, non superino le dimensioni massime previste per un esercizio di vicinato;
SONO STRUTTURE INTERNE (QUINDI RISERVATE A CHI HA IL BIGLIETTO) ENTRO I LIMITI DI SUPERFICIE INDICATE.
SE APERTE AL PUBBLICO O OLTRE I LIMITI SI APPLICA LA NORMATIVA REGIONALE
Non compredno il riferimento al DM 639 o 693.
Rammento, comunque, che la somministrazione nei tetari, locali per lo spettacol ecc. è disciplinata dall'art. 78. La fattiscpecie è sottoposta a SCIA e resta attività accessosria se all’attività prevalente (spettacolo, ecc.) è dedicata una superficie pari ad almeno tre quarti della superficie della struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi.
Secondo me l'esclusione dell'art. 5 è scritta male e si riferisce al commercio al dettaglio (vedi il riferimento all'esercizio di vicinato). Tuttavia, per come è scritta può essere sicuramente usata per presumere l'assenza di adempimenti amministrativi (fatti salvi quelli igienico-sanitari) se l'attività resta contenuta nella misura di 1/4 di qualle totale.