Salve a tutti, sono alle prese con questo tipo d'intervento mi serve una vostra interpretazione; l'Ufficio SUAP riceve segnalazione che nella via "x" si esercita l'attività di agenzia viaggi in modo abusivo, gira la segnalazione alla Polizia Locale che effettua sopralluogo dal quale emerge che:
una sas con tre dipendenti svolge attività prevalente di conclusione di contratti di noleggio a lungo termine di autoveicoli per conto di due spa mostrano contratti di collaborazione. Nell'agenzia si svolge anche una seconda attività, a loro dire secondaria, di collaborazione e vendita di pacchetti viaggio per conto di una società con sede a Malta (tour operator), mostrando un contratto di affiliazione e procacciamento, i pagamenti avvengono direttamente on-line alla società con sede a Malta che riconosce una provvigione.
Al Comune non è arrivata nessuna comunicazione ai sensi dell'art. 115 del tulps "attività di mediazione d'affari" competenza delegata ai Comuni dall'art. 163/c.2 lett. b e d del D. Lg.vo 112/1998.
Pensavo di contestare questa violazione con introiti e competenza ad eventuali ricorsi il Comune stesso. Siete d'accordo?
Per il noleggio a lungo termine devono comunque presentare una SCIA in Comune? non credo.
Non credo nemmeno che si possa configurare un'agenzia di viaggi abusiva.
Il titolare è regolarmente iscritto al ruolo degli Agenti di commercio ma penso che questo sia insufficiente per l'attività che svolge.
Grazie mille come sempre a tutti per la collaborazione.
Una buona serata.
Da quello che leggo mi sembrerebbe di un’attività abusiva di agenzi di viaggi. Se vendi i pacchetti turistici sei un agente di viaggi. Non so da che regioni scrivi, sulla definizione di agente di viaggi occorre vedere quella della relativa legge regionale. In ogni caso, un po’ tutte le definizioni includono sia la vendita che l’intermediazione di viaggi. La LR dice quale sia l’autorità competente sulle sanzioni (comune o provincia). Si applicano le sanzioni della LR. Il titolo abilitativo regionale comprende le valenze dell’art. 115 TULPS. Solo in assenza di LR si può risalire all’art. 115 TULPS in combinato disposto con il RDL n. 2523/1936 (art. 5).
Il noleggio senza conducente ex art. 84 CdS e DPR 481/01 si applica anche alla fattispecie che descrivi. Non applicandosi più il TULPS non c’è sanzione per la mancata SCIA. Però, non immatricolano ad uso di terzi se non in presenza della SCIA: io approfondirei. Sulla destinazione d’uso la sanzione c’è è quella dell0art. 84 CdS