Nel caso di una fusione societaria per incorporazione di una società titolare di farmacia in un'altra è necessario far presentare il trasferimento di titolarità dell'attività o la società incorporata manitiene a tutti gli effetti la propria identità e quindi la titolarità della farmacia, come sembra ai sensi del nuovo articolo 2505-bis cod. civ., conseguente alla riforma del diritto societario (Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6), per il quale la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione della società incorporata?
Grazie.
Nel caso di una fusione societaria per incorporazione di una società titolare di farmacia in un'altra è necessario far presentare il trasferimento di titolarità dell'attività o la società incorporata manitiene a tutti gli effetti la propria identità e quindi la titolarità della farmacia, come sembra ai sensi del nuovo articolo 2505-bis cod. civ., conseguente alla riforma del diritto societario (Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6), per il quale la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione della società incorporata?
Grazie.
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Se A (attuale titolare) viene incorporata in B occorre fare subingresso
Se A (attuale titolare) incorpora B allora no