Nel caso di un albergo costruito antecedentemente al 1989 si rende necessario adeguare, [u]a prescindere da interventi di ristrutturazione,[/u] i bagni delle camere nei limiti stabiliti dal DM 236/89 art.5?
A mio avviso la risposta dovrebbe essere negativa.
Rimarrebbe semmai l'obbligo dell'accessibilità del bagno nei locali comuni per la quale è espressamente prevista dall'allegato C punto 2.1.1 al regolamento Regionale 47/R/2018.
E' corretto?
Concordo, vedi qua: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=53407.0 un post di qualche giorno fa dove dicevo che se non cambia la destinazione d'uso (art. 24 della legge 104/92), né ci sono ristrutturazioni, allora l'adeguamento non è obbligatorio.
vedi VISITABILITÀ CONDIZIONATA indicata nel post.
Il punto 2.1.1 è necessario per le 3 stelle in su